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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine

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Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF

5 Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze decisionali di cui al capoverso 3. Sono fatte salve le prescrizioni sulla competenza in leggi speciali.

Art. 15 Ricerca dell’Amministrazione federale

1 La ricerca dell’Amministrazione federale è la ricerca orientata alla pratica i cui risultati servono all’adempimento di compiti dell’Amministrazione federale. Di norma la ricerca dell’Amministrazione federale è orientata all’applicazione, ma può anche comprendere la ricerca fondamentale in caso di esigenza fondata.

2 La ricerca dell’Amministrazione federale può contemplare i provvedimenti seguenti:

a. l’esercizio di centri di ricerca federali;

b. la concessione di sussidi a centri di ricerca universitari per la realizzazione di programmi di ricerca;

c. la realizzazione di programmi di ricerca propri in collaborazione, segnatamente, con centri di ricerca universitari, istituzioni di promozione della ricerca, la CTI o altri enti di promozione;

d. il conferimento i mandati di ricerca (ricerca su mandato).

3 Salvo disposizioni contrarie di leggi speciali, i dipartimenti possono, per compiti d’interesse pubblico che rientrano nel loro ambito di competenza, assegnare mandati di ricerca o partecipare ai costi di progetti di ricerca.

4 La ricerca dell’Amministrazione federale si attiene ai principi di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettere a–c e f–j.

5 Le disposizioni sul finanziamento di cui alla sezione 7 non si applicano alla ricerca dell’Amministrazione federale.

Sezione 4: Promozione dell’innovazione

Art. 16 Compiti della Confederazione

1 La Confederazione promuove la ricerca e lo sviluppo orientati all’applicazione.

2 Inoltre può sostenere (provvedimenti supplementari):

a. provvedimenti per promuovere l’imprenditorialità basata sulla scienza;

b. provvedimenti in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese basate sulla scienza;

c. lo sfruttamento del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l’economia.

3 Nell’ambito della cooperazione internazionale, la Confederazione promuove l’integrazione della Svizzera in programmi e progetti internazionali nel settore della tecnologia e dell’innovazione.