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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine

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Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF

Art. 25 Sussidi e provvedimenti

1 Il Consiglio federale può, nel limite dei crediti approvati, concedere i sussidi e prevedere i provvedimenti seguenti:

a. sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che rendono possibile o facilitano la collaborazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali con partecipazione svizzera, come pure l’impiego da parte svizzera di impianti di ricerca internazionali;

b. sussidi a centri di ricerca universitari e a istituzioni di ricerca private che non perseguono fini commerciali per rendere possibile o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali;

c. sussidi a centri di ricerca universitari per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca condotta al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; in contropartita può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni proprie nell’interesse della politica estera della Svizzera in materia di ricerca e innovazione;

d. promozione delle informazioni su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione negli ambienti interessati in Svizzera;

e. consulenza e supporto ai servizi interessati in Svizzera nell’elaborazione e nella presentazione di domande per programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell’innovazione.

2 Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura.

Art. 26 Mandati al FNS

Il Consiglio federale può conferire al FNS i compiti specifici seguenti:

a. rappresentare gli interessi svizzeri, in seno a organi internazionali, nella progettazione e pianificazione di programmi di promozione internazionali con partecipazione svizzera;

b. effettuare valutazioni (esami delle domande), nella misura in cui i programmi internazionali con partecipazione svizzera lo prevedano;

c. attuare provvedimenti di promozione nazionali a sostegno di analoghi provvedimenti di promozione internazionali della Confederazione;

d. concludere convenzioni di cooperazione e di attuazione di programmi di promozione bilaterali o multilaterali con organizzazioni di promozione della ricerca di altri Paesi;

e. partecipare, se necessario, ai provvedimenti di cooperazione bilaterali e multilaterali decisi dalla Confederazione o attuare tali provvedimenti nei limiti delle proprie competenze e nel quadro delle proprie procedure consolidate.