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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine

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Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF

2 Le disposizioni sulla promozione dell’innovazione si applicano anche ai centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali nella misura in cui ricevono mezzi federali nell’ambito della promozione dell’innovazione.

Art. 4 Organi della ricerca

1 Sono organi della ricerca ai sensi della presente legge gli organi che svolgono attività proprie di ricerca scientifica o innovazione o che le promuovono.

2 Sono organi della ricerca ai sensi della presente legge:

a. le istituzioni di promozione della ricerca seguenti:

1. il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS);

2. l’associazione delle accademie svizzere delle scienze («Accademie svizzere delle scienze») comprendente:

– l’Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT);

– l’Accademia svizzera di scienze morali e sociali (ASSMS);

– l’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM);

– l’Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST);

b. la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI);

c. i centri di ricerca universitari seguenti:

1. i politecnici federali (PF) e gli istituti di ricerca del settore dei PF;

2. le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che hanno diritto ai sussidi secondo la legge federale del…3 sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU);

3. le strutture di ricerca d’importanza nazionale sostenute dalla Confederazione in base alla presente legge;

d. l’Amministrazione federale nella misura in cui:

1. svolge attività di ricerca per l’adempimento dei suoi compiti; o

2. svolge compiti di promozione della ricerca e dell’innovazione.

Art. 5 Principi

1 Gli organi della ricerca fissano priorità nella pianificazione della loro attività e nell’impiego dei mezzi federali.

2 Badano in particolare:

a. alla libertà della ricerca;

b. alla qualità scientifica della ricerca e dell’innovazione;

c. alla diversità di opinioni e metodi scientifici;

d. alla libertà dell’insegnamento e a uno stretto vincolo tra insegnamento e ricerca;

e. alla promozione delle nuove leve scientifiche;

3 RS…