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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine
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Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF
2 Le disposizioni sulla promozione dell’innovazione si applicano anche ai centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali nella misura in cui ricevono mezzi federali nell’ambito della promozione dell’innovazione.
Art. 4 Organi della ricerca
1 Sono organi della ricerca ai sensi della presente legge gli organi che svolgono attività proprie di ricerca scientifica o innovazione o che le promuovono.
2 Sono organi della ricerca ai sensi della presente legge:
a. le istituzioni di promozione della ricerca seguenti:
1. il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS);
2. l’associazione delle accademie svizzere delle scienze («Accademie svizzere delle scienze») comprendente:
– l’Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT);
– l’Accademia svizzera di scienze morali e sociali (ASSMS);
– l’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM);
– l’Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST);
b. la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI);
c. i centri di ricerca universitari seguenti:
1. i politecnici federali (PF) e gli istituti di ricerca del settore dei PF;
2. le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che hanno diritto ai sussidi secondo la legge federale del…3 sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU);
3. le strutture di ricerca d’importanza nazionale sostenute dalla Confederazione in base alla presente legge;
d. l’Amministrazione federale nella misura in cui:
1. svolge attività di ricerca per l’adempimento dei suoi compiti; o
2. svolge compiti di promozione della ricerca e dell’innovazione.
Art. 5 Principi
1 Gli organi della ricerca fissano priorità nella pianificazione della loro attività e nell’impiego dei mezzi federali.
2 Badano in particolare:
a. alla libertà della ricerca;
b. alla qualità scientifica della ricerca e dell’innovazione;
c. alla diversità di opinioni e metodi scientifici;
d. alla libertà dell’insegnamento e a uno stretto vincolo tra insegnamento e ricerca;
e. alla promozione delle nuove leve scientifiche;
3 RS…