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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine

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Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF

c. la cessione di fondi della Confederazione in diritto di superficie con rinuncia limitata nel tempo agli interessi sul diritto di superficie;

d. una combinazione dei provvedimenti di cui alle lettere a–c.

2 Il sostegno può essere accordato alle condizioni seguenti:

a. le condizioni di pianificazione del territorio e delle zone per l’utilizzazione vincolata dei fondi interessati sono completamente adempiute al momento dell’emanazione del decreto federale;

b. la responsabilità della realizzazione del parco dell’innovazione è conferita a un’istituzione che gode di un ampio sostegno nazionale e che è finanziata o cofinanziata da diversi Cantoni e dall’economia privata. Questa istituzione è costituita al più tardi al momento in cui è emanato il decreto federale.

c. L’istituzione responsabile della realizzazione del parco dell’innovazione garantisce segnatamente:

1. un allestimento impostato sul lungo termine e un esercizio duraturo del parco dell’innovazione;

2. il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di costruzione e di appalto vigenti per gli investitori pubblici e privati;

3. una struttura organizzativa e direttiva adeguata alla forma giuridica e chiaramente regolamentata che adempia i principi vigenti per le istituzioni pubbliche in materia di presentazione dei conti, controllo finanziario e presentazione dei rapporti agli enti responsabili;

4. diritti di partecipazione regolamentati del Consiglio dei PF, delle istituzioni del settore dei PF e di altre scuole universitarie interessate alle procedure decisionali su oggetti che concernono i loro compiti e interessi o che li riguardano direttamente.

Art. 30 Contratto di diritto pubblico

1 In base al decreto federale, il Consiglio federale conclude un contratto di diritto pubblico con l’istituzione responsabile.

2 Il contratto disciplina gli aspetti seguenti:

a. la destinazione vincolata dei singoli provvedimenti di sostegno della Confederazione;

b. l’ammontare e la scadenza del rimborso alla Confederazione dei ricavi conseguiti dall’istituzione;

c. le modalità di rimborso del sostegno alla Confederazione nel caso in cui lo scopo non sia raggiunto.