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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine

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Capitolo 5: Statistica

Art. 50

1 Il Consiglio federale ordina le rilevazioni statistiche necessarie all’applicazione della presente legge.

2 Sente dapprima gli organi della ricerca interessati e, se le rilevazioni concernono i beneficiari dei sussidi secondo la LASU14 o secondo la legge sui PF15, rispettivamente la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il Consiglio dei PF.

3 Assicura l’informazione sui progetti di ricerca e di sviluppo dell’Amministrazione federale e del settore dei PF. La Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca gestisce una relativa banca dati.

Capitolo 6: Consiglio svizzero della scienza

Art. 51 Compiti

1 Il Consiglio svizzero della scienza è l’organo consultivo del Consiglio federale per tutte le questioni riguardanti la politica della ricerca e dell’innovazione.

2 Su mandato del Consiglio federale, del DFI o del DFE, svolge i compiti seguenti:

a. valuta segnatamente:

1. i provvedimenti di promozione della Confederazione;

2. l’adempimento dei compiti da parte degli organi della ricerca;

3. gli strumenti di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca e della CTI;

4. l’efficacia dei provvedimenti della ricerca dell’Amministrazione federale;

b. esprime il suo parere su progetti o problemi specifici riguardanti la politica della ricerca e dell’innovazione;

c. sostiene il DFI e il DFE nella loro verifica periodica della politica svizzera della ricerca e dell’innovazione;

d. presta consulenza al Consiglio federale per l’esecuzione della presente legge.

Art. 52 Nomina e organizzazione

1 Il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio della scienza e ne designa il presidente.

2 Il Consiglio della scienza disciplina la sua organizzazione e la sua gestione in un regolamento. Questo sottostà all’approvazione al Consiglio federale.

14RS …

15 RS 414.110