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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine

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f. alla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione;

g. a un rapporto adeguato tra ricerca fondamentale, ricerca orientata all’applicazione condotta nell’interesse pubblico, nonché ricerca e sviluppo orientati all’applicazione e finalizzati allo sfruttamento economico;

h. alla promozione delle pari opportunità e della parità di fatto tra i sessi;

i. al contributo in favore della protezione dell’ambiente e dell’uso sostenibile delle risorse naturali;

j. a un comportamento eticamente responsabile nell’acquisizione e nell’applicazione delle conoscenze scientifiche.

3 Nella promozione dell’innovazione, gli organi della ricerca badano inoltre al contributo durevole in favore della competitività, della creazione di valore aggiunto e dell’occupazione in Svizzera.

Capitolo 2: Promozione della ricerca e dell’innovazione

Sezione 1: Compiti della Confederazione

Art. 6

1 La Confederazione promuove la ricerca e l’innovazione secondo la presente legge come pure secondo leggi speciali, mediante:

a. l’esercizio dei due PF e degli istituti di ricerca del settore dei PF;

b. i sussidi secondo la LASU4;

c. i sussidi alle istituzioni di promozione della ricerca;

d. i sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale, l’istituzione e l’esercizio di centri di ricerca federali e la ricerca dell’Amministrazione federale;

e. l’istituzione della CTI e altri provvedimenti di promozione dell’innovazione;

f. i provvedimenti della cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione.

2 Per consolidare la posizione della Svizzera come polo di ricerca e d’innovazione, la Confederazione può sostenere l’istituzione di un parco svizzero dell’innovazione.

3 Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca di realizzare programmi nazionali di promozione e di assicurare la partecipazione della Svizzera a programmi internazionali di promozione.

4 Il Consiglio federale può incaricare il FNS di realizzare programmi nazionali di ricerca e di promuovere poli di ricerca nazionali.

5 Il Consiglio federale può concludere convenzioni sulle prestazioni con i beneficiari di mezzi federali. Può delegare questa competenza al dipartimento responsabile.

4 RS…