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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine
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f. alla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione;
g. a un rapporto adeguato tra ricerca fondamentale, ricerca orientata all’applicazione condotta nell’interesse pubblico, nonché ricerca e sviluppo orientati all’applicazione e finalizzati allo sfruttamento economico;
h. alla promozione delle pari opportunità e della parità di fatto tra i sessi;
i. al contributo in favore della protezione dell’ambiente e dell’uso sostenibile delle risorse naturali;
j. a un comportamento eticamente responsabile nell’acquisizione e nell’applicazione delle conoscenze scientifiche.
3 Nella promozione dell’innovazione, gli organi della ricerca badano inoltre al contributo durevole in favore della competitività, della creazione di valore aggiunto e dell’occupazione in Svizzera.
Capitolo 2: Promozione della ricerca e dell’innovazione
Sezione 1: Compiti della Confederazione
Art. 6
1 La Confederazione promuove la ricerca e l’innovazione secondo la presente legge come pure secondo leggi speciali, mediante:
a. l’esercizio dei due PF e degli istituti di ricerca del settore dei PF;
b. i sussidi secondo la LASU4;
c. i sussidi alle istituzioni di promozione della ricerca;
d. i sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale, l’istituzione e l’esercizio di centri di ricerca federali e la ricerca dell’Amministrazione federale;
e. l’istituzione della CTI e altri provvedimenti di promozione dell’innovazione;
f. i provvedimenti della cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione.
2 Per consolidare la posizione della Svizzera come polo di ricerca e d’innovazione, la Confederazione può sostenere l’istituzione di un parco svizzero dell’innovazione.
3 Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca di realizzare programmi nazionali di promozione e di assicurare la partecipazione della Svizzera a programmi internazionali di promozione.
4 Il Consiglio federale può incaricare il FNS di realizzare programmi nazionali di ricerca e di promuovere poli di ricerca nazionali.
5 Il Consiglio federale può concludere convenzioni sulle prestazioni con i beneficiari di mezzi federali. Può delegare questa competenza al dipartimento responsabile.
4 RS…