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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine

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Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF

Sezione 2: Compiti e sussidi delle istituzioni di promozione della ricerca

Art. 7 Compiti e principi di promozione delle istituzioni di promozione

della ricerca

1 Le istituzioni di promozione della ricerca promuovono compiti che:

a. è opportuno affidare alla responsabilità degli scienziati; e

b. non sono destinati direttamente a fini commerciali.

2 Promuovono la ricerca scientifica in tutte le sue forme, dalla ricerca fondamentale alla ricerca orientata all’applicazione.

3 Promuovono la ricerca conformemente ai propri statuti e regolamenti. Questi devono essere approvati dal Consiglio federale, nella misura in cui disciplinano compiti per cui sono impiegati mezzi federali.

4 Le istituzioni di promozione della ricerca attribuiscono una particolare importanza al rafforzamento della ricerca e al trasferimento di sapere e tecnologie da parte dei centri di ricerca universitari.

5 Promuovono la ricerca delle istituzioni private soltanto alle condizioni seguenti:

a. l’istituzione non ha scopo di lucro;

b. l’indipendenza scientifica delle persone incaricate della ricerca è garantita;

c. la ricerca è utile alla formazione e al perfezionamento delle nuove leve scientifiche;

d. i risultati sono resi accessibili alla comunità scientifica.

Art. 8 Fondo nazionale svizzero (FNS)

1 Il Fondo nazionale svizzero (FNS) è l’organo della Confederazione incaricato di promuovere la ricerca scientifica in tutte le discipline rappresentate nei centri di ricerca universitari.

2 Il FNS impiega i sussidi concessigli dalla Confederazione segnatamente per:

a. la promozione della ricerca nell’ambito degli strumenti di promozione da esso definiti;

b. la partecipazione ai programmi di promozione e ai progetti di ricerca interconnessi sul piano nazionale e internazionale da esso definiti;

c. la realizzazione dei programmi nazionali di promozione decisi e commissionati dal Consiglio federale, segnatamente i programmi nazionali di ricerca e i poli di ricerca nazionali;

d. la partecipazione della Svizzera decisa e commissionata dal Consiglio federale a programmi internazionali;

e. l’attuazione dei provvedimenti di valorizzazione e sfruttamento dei risultati della ricerca che ha promosso.

3 Nel limite dei compiti e delle competenze che gli sono conferiti, il FNS decide gli