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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine
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Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF
Art. 46 Informazione sui risultati della ricerca
Le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI e l’Amministrazione provvedono affinché i risultati della ricerca siano accessibili al pubblico nel limite delle disposizioni di legge.
Art. 47 Sfruttamento dei risultati della ricerca quale premessa per i sussidi
1 La Confederazione può vincolare la concessione dei mezzi federali ai centri di ricerca universitari alla condizione che questi presentino, per le loro attività di ricerca e innovazione, una strategia per lo sfruttamento del sapere e per il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l’economia.
2 La Confederazione può inoltre vincolare la concessione di mezzi federali alle condizioni seguenti:
a. la proprietà intellettuale o i diritti di utilizzazione dei risultati della ricerca finanziata con mezzi federali sono trasferiti all’istituzione datrice di lavoro;
b. l’istituzione interessata prende provvedimenti per promuovere lo sfruttamento dei risultati della ricerca, segnatamente la loro utilizzazione economica, e per rendere partecipi in modo equo gli inventori ai ricavi che ne derivano;
c. il partner incaricato della ricerca e il partner attuatore presentano una regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione.
3 Se le istituzioni interessate omettono di prendere i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera b, gli inventori possono chiedere il ritrasferimento della proprietà intellettuale o dei diritti di utilizzazione.
Art. 48 Garanzia della qualità
1 Le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI provvedono a un’adeguata garanzia della qualità nei processi decisionali e nella realizzazione dei progetti e dei programmi che promuovono.
2 La garanzia della qualità nel settore della ricerca dell’Amministrazione federale è retta dalle direttive emanate dal comitato di coordinamento per la ricerca dell’Amministrazione federale. Sono fatte salve regolamentazioni in leggi speciali.
Art. 49 Rapporti
1 Le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI e l’Amministrazione federale, nella misura in cui svolge o sostiene attività di ricerca, presentano periodicamente un rapporto al Consiglio federale o al dipartimento competente sulla loro attività e sulla realizzazione dei programmi pluriennali.
2 Il dipartimento competente definisce la modalità, il contenuto e il momento della presentazione dei rapporti.
3 Il Consiglio federale informa periodicamente l’Assemblea federale mediante i messaggi ERI.