Progetto

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto

Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF

Art. 46 Informazione sui risultati della ricerca

Le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI e l’Amministrazione provvedono affinché i risultati della ricerca siano accessibili al pubblico nel limite delle disposizioni di legge.

Art. 47 Sfruttamento dei risultati della ricerca quale premessa per i sussidi

1 La Confederazione può vincolare la concessione dei mezzi federali ai centri di ricerca universitari alla condizione che questi presentino, per le loro attività di ricerca e innovazione, una strategia per lo sfruttamento del sapere e per il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l’economia.

2 La Confederazione può inoltre vincolare la concessione di mezzi federali alle condizioni seguenti:

a. la proprietà intellettuale o i diritti di utilizzazione dei risultati della ricerca finanziata con mezzi federali sono trasferiti all’istituzione datrice di lavoro;

b. l’istituzione interessata prende provvedimenti per promuovere lo sfruttamento dei risultati della ricerca, segnatamente la loro utilizzazione economica, e per rendere partecipi in modo equo gli inventori ai ricavi che ne derivano;

c. il partner incaricato della ricerca e il partner attuatore presentano una regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione.

3 Se le istituzioni interessate omettono di prendere i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera b, gli inventori possono chiedere il ritrasferimento della proprietà intellettuale o dei diritti di utilizzazione.

Art. 48 Garanzia della qualità

1 Le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI provvedono a un’adeguata garanzia della qualità nei processi decisionali e nella realizzazione dei progetti e dei programmi che promuovono.

2 La garanzia della qualità nel settore della ricerca dell’Amministrazione federale è retta dalle direttive emanate dal comitato di coordinamento per la ricerca dell’Amministrazione federale. Sono fatte salve regolamentazioni in leggi speciali.

Art. 49 Rapporti

1 Le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI e l’Amministrazione federale, nella misura in cui svolge o sostiene attività di ricerca, presentano periodicamente un rapporto al Consiglio federale o al dipartimento competente sulla loro attività e sulla realizzazione dei programmi pluriennali.

2 Il dipartimento competente definisce la modalità, il contenuto e il momento della presentazione dei rapporti.

3 Il Consiglio federale informa periodicamente l’Assemblea federale mediante i messaggi ERI.