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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine
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Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF
5 In base ai decreti finanziari dell’Assemblea federale, il DFI conclude periodicamente con l’associazione Accademie svizzere delle scienze una convenzione sulle prestazioni. In questa convenzione può incaricare le accademie svizzere di effettuare valutazioni, realizzare progetti scientifici o svolgere altri incarichi speciali nell’ambito dei compiti di cui ai capoversi 1-4.
Art. 10 Buona prassi scientifica e sanzioni
1 Le istituzioni di promozione della ricerca badano affinché la ricerca da loro promossa sia condotta secondo le regole della buona prassi scientifica.
2 Nei loro regolamenti possono prevedere sanzioni di diritto amministrativo per le violazioni della buona prassi scientifica in relazione all’acquisizione o all’impiego dei loro sussidi. Possono essere applicate singolarmente o cumulativamente le seguenti misure:
a. l’avvertimento scritto;
b. l’ammonizione scritta;
c. la riduzione, il blocco o la ripetizione dei sussidi;
d. l’esclusione temporanea da altre procedure di domanda di sussidio.
3Le istituzioni di promozione della ricerca informano l’istituzione datrice di lavoro delle violazioni e delle sanzioni.
4 I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi sono perseguiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo dalla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca.
Art. 11 Procedura e tutela giurisdizionale
1 Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la loro procedura per la concessione dei sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26––38 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.
2 In caso di ricorso, il richiedente può far valere:
a. la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento;
b. l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
3 I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto con il loro consenso.
4 Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.