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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine
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Sezione 3: Ricerca e promozione della ricerca da parte dell’Amministrazione federale
Art. 12 Riserva di disposizioni di leggi speciali
L’Amministrazione federale, nella misura in cui svolge o promuove la ricerca, è soggetta alla presente legge; sono fatte salve le disposizioni relative alla ricerca dell’Amministrazione federale di leggi speciali.
Art. 13 Sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale
1 Il Consiglio federale può, nel limite dei crediti approvati, versare sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale.
2 Possono essere considerate strutture di ricerca ai sensi del capoverso 1:
a. le infrastrutture di ricerca, segnatamente i servizi scientifici ausiliari nel settore dell’informazione e della documentazione scientifica e tecnica;
b. le istituzioni di ricerca associate a scuole universitarie o giuridicamente autonome ed esterne al settore universitario.
3 Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le prescrizioni sulla competenza contenute in leggi speciali.
4 Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti:
a. adempiere compiti d’importanza nazionale che non possono essere svolti dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici;
b. beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, di altri enti pubblici o di scuole universitarie per il finanziamento di base (costi di esercizio annuali).
5 Il sussidio federale ammonta al massimo al 50 per cento del finanziamento di base della struttura beneficiaria. Il Consiglio federale fissa gli altri criteri di calcolo.
6 Se i provvedimenti concernono compiti di loro incombenza, gli organi della ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il Consiglio dei PF devono essere dapprima sentiti.
Art. 14 Centri di ricerca federali
1 La Confederazione può, mediante legge speciale, istituire centri di ricerca propri o rilevare completamente o parzialmente centri esistenti.
2 I centri di ricerca federali devono essere smantellati se non ve ne è più il bisogno o se i loro compiti possono essere svolti in modo qualitativamente equiparabile e più efficacemente da centri di ricerca universitari.
3 Il Consiglio federale provvede affinché i centri di ricerca federali siano organizzati razionalmente e, se necessario, raggruppati amministrativamente e affinché il loro ambito di attività sia adeguato alle circostanze.
4 Se i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 concernono compiti di loro incombenza, gli organi della ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il settore dei PF devono essere dapprima sentiti.