Progetto
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine
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b. sui provvedimenti supplementari della promozione dell’innovazione.
3 Nell’ambito delle sue attività di promozione, la CTI può concedere ai centri di ricerca universitari, ad altre istituzioni di ricerca sostenute con mezzi pubblici e a istituzioni di ricerca private che non perseguono fini commerciali sussidi per indennizzare i loro costi indiretti di ricerca (overhead).
4 La CTI prende provvedimenti e decisioni nell’ambito della promozione internazionale della ricerca e dell’innovazione, nella misura in cui sono di sua competenza.
5 Nel suo ambito di competenza, la CTI promuove l’informazione sui programmi nazionali e internazionali e sulla presentazione delle domande di sussidio.
6 La CTI presenta annualmente un rapporto d’attività al Consiglio federale. In questo rapporto può formulare raccomandazioni destinate ad altre unità amministrative attive nel settore della promozione dell’innovazione.
Art. 23 Perseguimento penale
I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 19908 sui sussidi sono perseguiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo dal DFE.
Sezione 5: Cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione
Art. 24 Obiettivi, compiti e competenze
1 La Confederazione promuove la cooperazione internazionale della Svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione nell’interesse sia dello sviluppo del polo di ricerca e innovazione svizzero e delle sue scuole universitarie, sia dell’economia, della società e dell’ambiente.
2 Nel limite degli obiettivi generali della politica estera nel settore della ricerca e dell’innovazione, la Confederazione può promuovere:
a. la partecipazione della Svizzera alla costruzione e all’esercizio di impianti di ricerca internazionali e di infrastrutture di ricerca coordinate sul piano internazionale;
b. la partecipazione della Svizzera a programmi e progetti internazionali di promozione della ricerca e dell’innovazione;
c. la partecipazione della Svizzera, in seno a organizzazioni e organi internazionali, alla progettazione, alla pianificazione, alla realizzazione, all’esercizio e alla valutazione delle relative attività di promozione;
d. l’ulteriore cooperazione bilaterale e multilaterale nel settore della ricerca e dell’innovazione.