Rapporto OSC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 18 pagine

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Ad art. 4 Ufficiale dello stato civile

Capoverso 3: è stata cancellata la disposizione sull’ammissione di attestati equipollenti per l’esercizio della professione, dal momento che non sono noti certificati equipollenti. Alcuni cicli di corsi cantonali per il personale comunale, che finora prevedevano un modulo in materia di stato civile, sono stati modificati. In virtù del capoverso 1, i Cantoni assegnano a ogni circondario dello stato civile il numero necessario di ufficiali dello stato civile e ne designano il responsabile. Anche il responsabile deve disporre di conoscenze specialistiche ed essere in grado di espletare la funzione di ufficiale dello stato civile.

Capoverso 4: chi non dispone dell’attestato professionale dovrà conseguirlo; tale obbligo va specificato nella decisione d’assunzione. ll termine entro il quale va conseguito l’attestato corrisponde per lo meno al periodo di pratica indicato nel regolamento d’esame, il quale costituisce una condizione per l’iscrizione agli esami. Un periodo di pratica più lungo può essere motivato in determinati casi (grado di occupazione ridotto, esame bocciato ecc.). La proroga del periodo di pratica compete all’autorità di vigilanza, che tiene conto dello stato della formazione e degli obiettivi (p. es. frequentare corsi di ripetizione, ripetere l’esame). Un termine lungo senza condizioni controllabili cela il rischio che i collaboratori specializzati lascino il lavoro prima di aver conseguito l’attestato professionale di ufficiale dello stato civile conformemente al contratto d’assunzione. Per questo motivo viene sancito l’obbligo della formazione pratica, che insieme a quella teorica parallela all’attività professionale conduce alla maturità necessaria a sostenere l’esame, a meno che tali condizioni non risultino automaticamente dalla struttura organizzativa dell’ufficio dello stato civile. Si rinuncia a fissare un termine minimo, che non inizia a decorrere con ogni nuovo posto assunto all’interno dello stato civile. Non viene nemmeno limitato il numero di proroghe, poiché i rispettivi motivi possono essere molteplici (formazione pratica insufficiente, nessuna offerta di esame, ripetizione dell’esame, malattia ecc.).

Capoverso 4 bis: la normativa consente l’impiego mirato di collaboratori in formazione come ufficiali dello stato civile in un settore parziale (funzione), sotto la direzione del responsabile dell’ufficio dello stato civile (p. es. certificazione interna).

Ad art. 5 Rappresentanze svizzere all’estero

Capoverso 1: enumerazione modificata dei compiti (lettere b e c). In occasione della ricezione della dichiarazione concernente il riconoscimento (lettera d), la rappresentanza svizzera legalmente non agisce più in vece dell’ufficiale dello stato civile, ma di propria competenza (cfr. art. 11 cpv. 6). Il compito della rappresentanza è invece agevolato, poiché sarà disponibile un modulo per la ricezione della dichiarazione. Non si tratta di un compito supplementare. L’ottenimento del certificato di capacità al matrimonio per la celebrazione di un matrimonio all’estero e degli atti di stato civile in Svizzera non incide fortemente sulla mole di lavoro, per cui non è più menzionato esplicitamente; l’enumerazione non è esaustiva.

Capoverso 2: la notificazione viene effettuata in particolare in occasione della trasmissione della dichiarazione secondo l’articolo 98 capoverso 3 CC o dell’articolo 5 capoverso 3 LUD per avviare la procedura preparatoria al matrimonio o la procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica in Svizzera oppure in occasione della trasmissione di un atto di matrimonio estero o di un certificato di unione domestica registrata in vista del riconoscimento (art. 32 cpv. 1 LDIP) o della documentazione successiva (art. 23) in Svizzera.