Rapporto OSC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 18 pagine

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Ad art. 34 Nascita

La norma vigente è poco chiara e non permette di denunciare chi non ha adempiuto all’obbligo di notificazione (art. 35 cpv. 3). L’elenco esaustivo colma tale lacuna e attribuisce chiaramente le competenze. Corrisponde essenzialmente alla normativa in vigore sino al 30 giugno 2004 (art. 61 vOSC). L’obbligo di notificazione in caso di ritrovamento di un trovatello è disciplinato all’articolo 38 capoverso 1.

Capoverso 3: corrisponde alla norma vigente.

Capoverso 4: corrisponde alla norma vigente sino al 30 giugno 2004.

Ad art. 34a Morte

Cfr. commento relativo all’articolo 34.

Ad art. 35 Autorità competente, forma per la notificazione

Capoverso 4: corrisponde alla normativa vigente. Precisazione giuridica concernente la responsabilità.

Ad art. 39 Decisioni e documenti esteri

Capoverso 1: precisazione dell’obbligo di notificazione vigente. Chi possiede la cittadinanza svizzera oppure vive in Svizzera, è tenuto a notificare decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile all’ufficio dello stato civile competente in Svizzera.

Capoverso 2: soltanto chi abita all’estero (svizzeri all’estero) è tenuto a trasmettere i documenti alla rappresentanza svizzera all’estero, affinché quest’ultima possa fornire informazioni e inoltrare i documenti alle pertinenti autorità svizzere.

Indicazione: le persone domiciliate in Svizzera (sia cittadini svizzeri, sia stranieri) possono trasmettere i documenti anche direttamente a un servizio amministrativo (prassi diffusa). L’autorità di vigilanza decide se è necessaria una traduzione oppure una verifica dei documenti. In casi motivati la rappresentanza svizzera all’estero competente dispone una verifica soggetta a pagamento. Se si tratta di uno straniero domiciliato in Svizzera, una documentazione successiva nel registro delle persone in virtù di una decisione dell’autorità di vigilanza è obbligatoria soltanto se i dati della persona in questione non sono disponibili nel sistema di documentazione (art. 23 cpv. 2 lett. b).

Ad art. 41 Autorità amministrative

È colmata una lacuna. La comunicazione è obbligatoria se vanno modificati i dati sul possesso della cittadinanza svizzera disponibili nel registro dello stato civile. Se non è necessario modificare i dati controversi, la comunicazione va archiviata come documento giustificativo assieme ai dati esaminati in occasione della procedura d’accertamento.