Rapporto OSC
Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 18 pagine
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Ad art. 15 Principi
Capoverso 1: vieta il rilevamento di dati sullo stato civile che potrebbero conferire una doppia identità a una persona (questo pericolo sussiste quando è effettuato un nuovo rilevamento in base al diritto transitorio in particolare in occasione del rilevamento dei dati sullo stato civile secondo l’articolo 15a cpv. 2).
Capoverso 2: indica le condizioni per la documentazione degli eventi e determina le eccezioni delle condizioni.
Capoverso 3: l’ordine cronologico dei dati personali è obbligatorio. Se non è rispettato dovrà essere corretto a posteriori.
Capoverso 4: base legale per la documentazione dei rapporti familiari che finora emergevano dai registri delle famiglie.
Capoverso 5: l’aggiornamento è automatico e in casi eccezionali avviene nell’operazione persona con la funzione «nuova iscrizione». La tenuta dei dati attuali corrisponde alla tenuta dei registri delle famiglie.
Ad art. 15a Rilevamento nel registro dello stato civile
Capoverso 1: principio che stabilisce il momento del rilevamento della persona come presupposto per l’elaborazione dei dati. Tale principio vale anche per cittadini nati all’estero (documentazione successiva della nascita documentata all’estero).
Capoverso 2: agli stranieri che non sono nati in Svizzera è applicato un disciplinamento d’eccezione. Il rilevamento è obbligatorio al più tardi quando va documentato un evento (art. 15 cpv. 2). Può essere effettuato prima ad esempio in occasione della presentazione della domanda di naturalizzazione.
Capoverso 3: menziona esplicitamente la possibilità di registrare i dati dello stato civile non ancora documentati sulla base di una dichiarazione. Se i dati sono controversi è necessario che questi ultimi siano accertati giudizialmente (art. 42 CC).
Capoverso 4: se in occasione della documentazione della nascita nonché del riconoscimento mancano i documenti necessari e la collaborazione in virtù del capoverso 3 è insufficiente, si deve temporaneamente rinunciare al rilevamento completo dei dati sullo stato civile dei genitori. La documentazione della filiazione entro un termine utile costituisce un interesse prioritario del figlio. È fatto salvo il completamento successivo dei dati sullo stato civile dei genitori conformemente al capoverso 6.
Capoverso 5: in casi motivati l’interesse a documentare la morte entro un termine utile prevale sulla completezza dei dati dello stato civile. È fatto salvo il completamento dei dati di cui al capoverso 6.
Capoverso 6: i dati di una persona incompleti vanno aggiornati senza indugio, non appena questi ultimi sono comprovati mediante documenti. La collaborazione da parte dell’autorità di vigilanza non è obbligatoria. Il completamento dei dati non si ripercuote su eventi documentati in precedenza.
Indicazione: il trasferimento dei dati dal registro delle famiglie (rilevamento retroattivo) non costituisce un rilevamento, ma un cambiamento di registro disciplinato dalle disposizioni transitorie (art. 93).