Rapporto OSC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Ad art. 20b Casi di nascita e di morte speciali

Capoverso 1: indica la normativa esplicita applicata a questi casi speciali.

Capoverso 2: sino al 31 dicembre 1999, la morte in Svizzera di un cittadino svizzero o straniero scomparso ritenuta certa in base alle circostanze (se la persona è rimasta sepolta oppure è annegata, mentre la scomparsa senza alcuna notizia non è ritenuta una prova certa) andava documentata nel luogo in cui era avvenuta, per decisione dell’autorità di vigilanza, anche se il cadavere non era stato rinvenuto. Da allora compete al giudice accertare la morte (art. 34 e art. 42 CC). Tuttavia, la morte constatata da una sentenza (art. 40 cpv. 1 lett. a) non va documentata dall’ufficio dello stato civile presso la sede dell’autorità giudiziaria cui va indirizzata la comunicazione (art. 43 cpv. 1), ma nel luogo in cui è avvenuta in Svizzera, conformemente all’articolo 20b capoverso 1.

Capoverso 3: sino al 31 dicembre 1999, la nascita o la morte all’estero di uno Svizzero per la quale non era stato presentato alcun atto di stato civile, ma che poteva essere documentata a sufficienza veniva iscritta nel registro delle nascite del luogo di attinenza per decisione dell’autorità cantonale di vigilanza (art. 71 e art. 87 cpv. 1 vOSC). Da allora in questi casi l’accertamento della nascita o della morte compete esclusivamente al giudice (art. 34 e 42 CC). L’evento di stato civile va documentato presso la sede dell’autorità giudiziaria; si rinuncia alla competenza del luogo di attinenza. Considerata l’estrema rarità di tale caso, si rinuncia a disciplinare la documentazione sulla base di una sentenza giudiziaria constatante un matrimonio celebrato all’estero (art. 40 cpv. 1 lett. b, perché gli interessati sostengono di non poter presentare un atto di matrimonio), anche se sino al 31 dicembre 1999 tale competenza era disciplinata (art. 95 cpv. 1 vOSC).

Ad art. 21 Matrimoni e ricezione di dichiarazioni

Capoverso 1: disciplina la competenza per la documentazione concernente la conferma del matrimonio eseguito (art. 70 cpv. 1), la ricezione della dichiarazione concernente la costituzione dell’unione domestica registrata (art. 75i cpv. 1), 1), la ricezione della dichiarazione concernente il riconoscimento della paternità (art. 11) e la ricezione della dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 5).

Capoverso 2: disciplina la competenza per la documentazione, se la dichiarazione è stata raccolta all’estero.

Capoverso 3: disciplina la competenza per la documentazione, se la dichiarazione è avvenuta dinnanzi al tribunale o nel testamento.

Capoverso 4: la dichiarazione di cui all’articolo 41 CC è sempre raccolta in occasione del rilevamento della persona (art. 15a cpv. 2). È quindi sensato trasferire la competenza all’ufficio dello stato civile che rileva la persona nel registro dello stato civile.

Indicazione: l’elenco nel capoverso 3 vigente non è coerente. Le dichiarazioni conformi alle lettere a e c sono documentate soltanto indirettamente. La competenza per la ricezione di tali dichiarazioni è disciplinata nel quadro della procedura (art. 12 cpv. 2; art. 14 cpv. 2). Va disciplinata soltanto la documentazione delle dichiarazioni raccolte all’estero e concernenti il riconoscimento e il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 2). La normativa attuale è incoerente (rimando all’art. 17 cpv. 1 nell’art. 21 cpv. 3 lett. d).