Rapporto OSC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 18 pagine

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Ad art. 49a All’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza

Capoverso 1: è colmata una lacuna. La notificazione è eseguita al fine di constatare e documentare in seguito l’eventuale perdita di attinenze comunali.

Capoverso 2: formulazione chiara come all’articolo 49 OSC. Su richiesta dell’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza le comunicazioni sono identiche. La richiesta è gestita nel sistema di documentazione Infostar.

Ad art. 50 All’autorità tutoria

Proposta dell’autorità tutoria. Si tratta di colmare eventuali lacune nell’ambito della comunicazione.

Ad art. 53 All’autorità dell’AVS

Capoverso 1: elenco completo e più chiaro. Per combattere gli abusi nel settore delle assicurazioni sociali, i dati complementari sono comunicati all’UCC.

Capoverso 2: corrisponde alla versione del 1° gennaio 2008.

Ad art. 57 Pubblicazione di fatti di stato civile

Gli eventi di stato civile non sono documentati nel luogo di domicilio dell’interessato. È complicato e non risponde più allo spirito dei tempi chiedere informazioni riguardo a una possibile pubblicazione presso l’ufficio dello stato civile che effettua la documentazione. In occasione della documentazione della nascita e della morte nella maggior parte dei casi manca inoltre il contatto personale con l’interessato.

Stando a un’inchiesta, 18 Cantoni rinunciano a far pubblicare fatti di stato civile dall’ufficio dello stato civile (AG, AR, BE, BL, FR, GL, GR, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH), cinque Cantoni non hanno risposto o non hanno alcuna norma in merito; soltanto in tre Cantoni l’ufficio dello stato civile provvede a pubblicare in base alla norma speciale (AI, BS, OW). In otto Cantoni la pubblicazione compete al Comune di domicilio.

Ad art. 60 Ai ricercatori

Corrisponde materialmente al diritto vigente (cfr. anche il regolamento esaustivo sino al 1° luglio 2004; art. 29a OSC). Prima che scada il termine di protezione (art. 44 cpv. 3 e 4) i dati possono essere divulgati soltanto con l’autorizzazione dell’interessato (art. 59). Se non è possibile ottenere l’autorizzazione, i dati sono divulgati ai ricercatori a determinate condizioni e, se necessario, secondo gli oneri previsti dalla protezione dei dati (cfr. capoversi 2 e 3).

In occasione della divulgazione dei dati l’ufficiale dello stato civile è tenuto a emanare una decisione formale che specifichi gli oneri previsti dalla protezione dei dati e di informare i ricercatori in merito alla comminatoria esplicita della pena di cui all’articolo 292 del Codice penale. L’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza prevista dal diritto vigente non è più necessaria. È un retaggio dell’epoca in cui i servizi dell’ufficio dello stato civile non svolgevano un’attività professionale a tempo pieno e, nell’ambito del sistema di milizia, aveva lo scopo di proteggere l’ufficio dello stato civile.