Rapporto OSC
Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 18 pagine
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Ad art. 23 Decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile
Rubrica e capoverso 1: terminologia conforme all’articolo 32 capoverso 1 LDIP.
Capoverso 2: la normativa vigente è incompleta. La disposizione corrisponde a una direttiva vigente non sancita al livello adeguato. Gli obblighi di comunicazione ufficiali sono disciplinati al Capitolo 6. Un rimando non è quindi necessario
Capoverso 3: la comunicazione viene effettuata in occasione della procedura per il riconoscimento o il rifiuto di riconoscere il matrimonio o l’unione domestica registrata nel diritto svizzero, sulla base di fatti e osservazioni proprie e possibili accertamenti effettuati insieme a quelli da parte della rappresentanza svizzera all’estero (art. 5).
Capoverso 4: la possibilità di disciplinare le competenze sul piano cantonale è menzionata all’articolo 2 (ufficio dello stato civile speciale).
Ad art. 26 Nomi di località
Rubrica: adeguamento alla terminologia dell’ordinanza del 21 maggio 2008 sui nomi geografici (ONGeo).
Lettera a: nella misura in cui si tratta del rilevamento di luoghi dell’evento in Svizzera, la disposizione fa riferimento all’articolo 3 lettera c ONGeo. È determinante l’elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, allestito, gestito e pubblicato dall’Ufficio federale di statistica (art. 19 cpv. 1 lett. b ONGeo). I nomi ufficiali dei Comuni sono vincolanti per le autorità (art. 19 cpv. 3 ONGeo).
Lettera b: in casi speciali (territorio politicamente autonomo di uno Stato che in termini di superficie è molto più grande oppure attribuzione controversa di un territorio a uno Stato), il nome dello Stato può essere sostituito indicando un territorio delimitabile a livello internazionale, il cui nome è usuale. L’Ufficio dello stato civile disciplina i casi speciali in una circolare. I nomi di località straniere sono considerati soltanto supplementi.
Ad art. 29 Da parte delle autorità dello stato civile
Capoverso 1: la precisazione dei fatti sgrava la normativa sulle competenze in materia di rettificazione (direttive). La disposizione dell’attuale capoverso 2 non viene applicata nella prassi. De facto l’autorità di vigilanza competente decide anche in merito alle modifiche successive da effettuare in altri Cantoni.
Capoverso 2: corrisponde alle direttive vigenti. Talvolta manca in particolare la prova esaustiva per la documentazione di dati sullo stato civile di cittadini stranieri. L’ufficio dello stato civile competente secondo le istruzioni è tenuto a completare i dati senza la collaborazione dell’autorità di vigilanza, purché non siano determinanti per l’evento.
Capoverso 3: corrisponde alle direttive vigenti e, per analogia, alla situazione giuridica vigente sino al 30 giugno 2004 (art. 55 vOSC), esplicitamente trasposta al nuovo sistema di documentazione.