Rapporto OSC
Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 18 pagine
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Ad art. 16 Esame
Capoverso 6: non è necessario comprovare con documenti i dati personali disponibili nel sistema (art. 16 cpv. 4). Questa disposizione è applicata sia agli Svizzeri sia agli stranieri. Non occorre produrre documenti esteri se i dati in questione sono disponibili.
La collaborazione dell’autorità di vigilanza è sensata soltanto per la documentazione dello stato civile (rilevamento degli stranieri, art. 15a), perché in tale caso va anche comprovata l’autenticità dei documenti esteri. Inoltre, la documentazione dello stato civile implica il riconoscimento indiretto di tutti gli eventi esteri precedenti.
Il motivo del rilevamento va incluso nell’esame. La documentazione dei dati sullo stato civile (rilevamento) è gratuita, mentre non lo è l’eventuale esame dei documenti presentati per comprovare lo stato civile, a condizione che questo comporti una mole di lavoro eccezionale.
In occasione del rilevamento di uno straniero può essere raccolta una conferma della correttezza gratuita indicando le conseguenze penali di un conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (cfr. art. 16a).
Se i dati non possono essere comprovati con i documenti, è possibile presentare una dichiarazione (art. 41 CC) soggetta a pagamento come base per il rilevamento gratuito. La ricezione della dichiarazione sottostà all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.
Ad art. 16a Conferma della correttezza dei dati
Tale conferma permette di completare i dati o di scoprire dati controversi nei documenti (riguardo alla grafia del nome, in mancanza del certificato che attesta lo stato nubile o celibe, incompletezza dei dati concernenti la località straniera, traslitterazione incerta) in relazione con il rilevamento di uno straniero nel registro dello stato civile. La dichiarazione scritta riguardo allo stato nubile o celibe prevista per la procedura preparatoria al matrimonio o la procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica in virtù dell’art. 98 cpv. 3 CC e art. 5 cpv. 3 LUD equivale alla conferma.
Nella misura in cui è obbligatorio o per lo meno sensato presentare la conferma di correttezza (p. es. per il rilevamento in vista di una naturalizzazione), va verificato anche il rilevamento o il collegamento con familiari già rilevati, in base alle informazioni fornite dall’interessato.
Se i dati sullo stato civile sono disponibili, la conferma serve a esaminare se i dati sono aggiornati (non mancano notificazioni concernenti eventi esteri; art. 39). La conferma della correttezza dei dati va raccolta prima di ogni documentazione da parte di uno Svizzero o di uno straniero se la collaborazione appare possibile, sensata oppure obbligatoria.
La dichiarazione concernente i dati sullo stato civile conformemente all’articolo 41 CC costituisce un atto sostitutivo, che non serve a chiarire dati controversi oppure fatti.
Ad art. 18 Firma
Capoverso 1: è problematico parlare in generale di una «persona tenuta ad apporre la propria firma» (cfr. versione in vigore). La disposizione vigente non si applica ad