Rapporto OSC
Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 18 pagine
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Tale obbligo corrisponde alle differenti prassi attuate dalle rappresentanze svizzere all’estero. Per maggiore semplicità i fatti, i dubbi e le osservazioni vanno comunicati soltanto all’autorità di vigilanza in materia di stato civile; quest’ultima li trasmette, assieme alla sua decisione, alla competente autorità cantonale in materia d’immigrazione (spesso di un altro Cantone). Dopo l’entrata in vigore delle disposizioni del 1° gennaio 2008 in materia di lotta contro le unioni domestiche e i matrimoni costituiti allo scopo di eludere il diritto degli stranieri, le autorità di vigilanza in materia di stato civile e gli uffici dello stato civile devono poter contare sulle segnalazioni e sulla collaborazione delle rappresentanze (cfr. art. 74a e 75m OSC nonché art. 82 cpv. 2 e 3 OASA). È fatto salvo l’ulteriore obbligo di collaborare a un procedimento in corso su richiesta esplicita del servizio dello stato civile.
Capoverso 2: i compiti delle rappresentanze svizzere all’estero si limitano alla collaborazione in materia di stato civile. Le rappresentanze non tengono registri dello stato civile e di conseguenza non procedono più alle documentazioni, le quali, dall’introduzione del sistema di documentazione Infostar, competono esclusivamente agli uffici dello stato civile.
Ad art. 6a Registri dello stato civile
Specificare la terminologia facilita la comunicazione esterna dell’ufficio dello stato civile ed evita equivoci da parte delle autorità e dei cittadini. Permette anche di usare un linguaggio specialistico chiaro per la prassi e la formazione all’interno dell’ufficio dello stato civile.
Ad art. 8 Dati
Il numero personale assegnato automaticamente dal sistema non ha alcuna funzione al di fuori dello stato civile. Si tratta di un numero del sistema in virtù dell’articolo 8 lettera a numero 1 che non va menzionato esplicitamente. La denominazione esplicita «numero d’identificazione personale» può dare adito a equivoci presso le autorità o privati. Nel frattempo il numero d’assicurato funge da «numero d’identificazione personale».
Ad art. 11 Riconoscimento
Capoverso 4: i rappresentanti legali devono comprovare la propria identità. L’ufficio dello stato civile controlla se i genitori esercitano l’autorità parentale. Le firme vanno autenticate.
Capoverso 5: l’ufficiale dello stato civile documenta senza indugio la dichiarazione concernente il riconoscimento presso il circondario dello stato civile in cui è stata ricevuta (art. 21 cpv. 1). Se il riconoscimento è stato effettuato dinnanzi al tribunale o per disposizione a causa di morte, il documento è inoltrato all’ufficio dello stato civile cui compete la documentazione (art. 21 cpv. 2); non è necessario menzionare tale fatto in questa sede. È possibile effettuare anche altri atti amministrativi al di fuori dei locali amministrativi. Si rinuncia ad elencare le condizioni.