Rapporto OSC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 18 pagine

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Ad art. 64 Documenti

Capoverso 2: adeguamento alla terminologia utilizzata nel CC. Chi dà il consenso deve comprovare la propria identità. È specificata la necessità di autenticare la firma (come per il consenso al riconoscimento; art. 11 cpv. 4).

Ad art. 65 Dichiarazioni

Capoverso 1bis: capoverso introdotto nel quadro delle misure immediate volte a lottare contro i matrimoni forzati seguendo le raccomandazioni contenute nel rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 05.3477 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 9.9.2005 (cfr. n. 5.3.1.2 e 6.3.3). In base all’obbligo d’informazione generale i fidanzati vanno esplicitamente resi attenti al significato fondamentale del concetto di «libera volontà» nel contesto del matrimonio. L’informazioni va fornita in una lingua che i fidanzati siano in grado di comprendere conformemente all’articolo 3 OSC. La collaborazione va rifiutata se determinate circostanze lasciano presumere che si tratta palesemente di un matrimonio forzato.

Capoverso 3: in via eccezionale la dichiarazione può essere raccolta anche al di fuori dei locali amministrativi dell’ufficio dello stato civile competente o coinvolto.

Ad art. 69 Collaborazione

Capoverso 1: la dichiarazione concernente l’adempimento dei requisiti del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC), da rilasciare di persona, può eccezionalmente essere raccolta anche da un ufficiale dello stato civile presso l’ufficio dello stato civile nel luogo di soggiorno oppure al di fuori dei locali amministrativi (p. es. in un ospedale, una clinica di riabilitazione, uno stabilimento d’esecuzione) e inoltrata all’ufficio dello stato civile competente. Il contatto personale permette altresì di fornire la consulenza del caso. Non occorre conferire tale compito ad altre persone svizzere preposte alla documentazione (p. es. a un notaio) dal momento che è manifestamente inesigibile chiedere all’interessato di presentarsi di persona all’ufficio dello stato civile che esegue la procedura preparatoria al matrimonio.

Capoverso 2: viene a cadere l’autorizzazione per la collaborazione dell’ufficio dello stato civile nel luogo di soggiorno oppure della rappresentanza svizzera all’estero. Possono invece sorgere difficoltà all’estero (viaggio lungo e quindi inesigibile per raggiungere la rappresentanza svizzera). In questi casi rari, la persona straniera preposta alla documentazione può, previa istruzione (ed autorizzazione) raccogliere la dichiarazione di cui all’articolo 65 capoverso 1, e autenticare la firma.

Ad art. 74a Elusione del diritto degli stranieri

Capoverso 6: la comunicazione della decisione secondo il capoverso 1 all’autorità di vigilanza del Cantone di attinenza e del Cantone di domicilio dell’interessato colma una lacuna nella lotta contro i matrimoni fittizi contratti allo scopo di eludere il diritto degli stranieri. Infatti è possibile contrarre un matrimonio all’estero sebbene la Svizzera abbia negato il consenso e la decisione in merito sia passata in giudicato. La decisione in merito alla validità del matrimonio contratto all’estero non spetta all’ufficio dello stato civile che ha rifiutato la celebrazione in Svizzera, ma all’autorità di vigilanza competente (art. 32 cpv. 1 LDIP). La decisione compete all’autorità di vigilanza del Cantone di attinenza se uno degli interessati possiede la cittadinanza