Rapporto OSC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 18 pagine

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Ad art. 42 Altri casi

È colmata una lacuna. L’autorità giudiziaria è esplicitamente tenuta a informare se il blocco concerne dati disponibili nei registri dello stato civile (rifiuto di rilasciare atti di stato civile o di fornire informazioni).

Ad art. 43 Autorità competente, forma e termine per la notificazione

Capoverso 1: le disposizioni riguardo all’obbligo di notificazione da parte delle autorità giudiziarie e amministrative e quella concernente la competenza per la documentazione non sono coerenti. L’ufficio dello stato civile nel luogo di domicilio è tenuto a iscrivere le interdizioni e la loro revoca, eventualmente nel luogo di domicilio, se l’interessato non possiede la cittadinanza svizzera. La sentenza constatante la morte emanata nell’ultimo luogo di domicilio va documentata dall’ufficio dello stato civile nel luogo di evento svizzero (art. 20a cpv. 1 e 20b cpv. 2).

Capoverso 4: è colmata una lacuna. Mancava la comunicazione del riconoscimento dinnanzi al giudice. L’autorità tutoria deve essere informata della conclusione del procedimento.

Capoverso 6: la precisazione crea chiarezza. Non si tratta di un’autenticazione ma di un certificato che attesta la conformità tra la copia e il documento firmato dalla persona competente.

Ad art. 44 Segreto d’ufficio

Capoverso 3: il termine di protezione è fissato in conformità all’articolo 11 della legge federale del 26 giugno 1998 sull’archiviazione (RS 152.1). In questo modo è tenuto conto dell’evoluzione generale in atto in tale ambito. La normativa esplicita corrisponde a una richiesta della conferenza degli archivisti di Stato cantonali. Agevola la delimitazione di un accesso senza autorizzazione alle iscrizioni nei registri dello stato civile cartacei (cfr. anche art. 92 cpv. 4 OSC).

Capoverso 4: definisce l’inizio e la fine del termine di protezione che si riferisce anche a documenti giustificativi relativi alle operazioni pertinenti. L’autorizzazione conformemente all’articolo 60 è soltanto necessaria se gli interessati vivono ancora oppure se il loro decesso risale a meno di tre anni fa.

Ad art. 44a Competenza per la divulgazione

Capoverso 1: è colmata una lacuna normativa.

Capoverso 2: corrisponde alle direttive vigenti che precisano la delimitazione del principio di cui al capoverso 2 per un periodo provvisorio.

Ad art. 45 Condizioni per la divulgazione

Capoverso 1: l’indicazione non è più necessaria (per la normativa cfr. il nuovo art. 44a).