Rapporto OSC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 18 pagine

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Art. 80 Set di caratteri

Adattamento tecnico (precisazione della rispettiva norma ISO).

Ad art. 92 Uso dei mezzi informatici attuali

Corrisponde all’articolo 92 capoverso 6 vigente. La redazione delle disposizioni vigenti è più precisa. Il rilascio di estratti è disciplinato a livello di istruzioni. I capoversi 1 e 2 sono stati stralciati, poiché non sono più attuali.

Ad art. 92a Accesso ai registri dello stato civile cartacei

Capoverso 1: sono stati introdotti termini specifici. Decorsi tali termini, i registri dello stato civile possono essere trasmessi ai servizi cantonali competenti. La consegna non è obbligatoria, può però costituire un’alternativa in caso di carenza di spazio.

Capoverso 2: la terminologia corrisponde al diritto vigente (art. 92 cpv. 4). I supporti elettronici possono facilitare l’accesso ai dati e l’uso dei registri (estratti) ed evitano inoltre di logorare gli originali.

Capoverso 3: in occasione della salvaguardia dei registri cartacei secondo il capoverso 2 su supporti elettronici, cambia la sede legale dei dati; non è necessario aggiornare gli originali. Un aggiornamento doppio non è obbligatorio, se non possono più essere rilasciati estratti dei registri cartacei non aggiornati.

Ad art. 92b Divulgazione dei dati tratti dai registri dello stato civile cartacei e dei documenti giustificativi

Capoverso 1: il rimando all’articolo 47 si applica a moduli, attestazioni, certificati e copie (finora art. 92 cpv. 3).

Capoverso 2: corrisponde all’articolo 177i capoverso 1 vOSC. La disposizione va ancora rispettata. Non va confusa con la possibilità di introdurre una versione elettronica del registro, in particolare del registro delle famiglie conformemente all’articolo 92a capoverso 2 e il pertinente uso per il rilevamento retroattivo e l’allestimento di atti di famiglia in virtù dell’articolo 92 capoverso 3.

Capoverso 3: corrisponde all’articolo 140a capoverso 4 vOSC. La disposizione revocata il 30 giugno 2004 va ancora rispettata.

Capoverso 4: la consultazione senza autorizzazione si richiama alla scadenza del termine di protezione (art. 44 cpv. 4) e al diritto d’informazione (art. 81 OSC). L’obbligo di autorizzazione (art. 60) si limita a dati il cui termine di protezione non è ancora scaduto. Garantire la consultazione è giustificato in particolare quando i dati sono poco leggibili oppure se si tratta di dati che non figurerebbero in un estratto regolare (p.es. la persona che effettua una comunicazione, i testimoni ecc.). I registri e i documenti giustificativi trasmessi a un ufficio di conservazione in conformità dell’articolo 92c capoverso 4 sono messi incondizionatamente a disposizione degli interessati. Sono fatte salve misure al fine di evitare danneggiamenti.