Rapporto OSC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 18 pagine

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Ad art. 1 Circondari dello stato civile

Titolo marginale: è stata stralciata l’indicazione sul tasso d’occupazione, perché non si tratta di definirlo ma di determinare le condizioni per i circondari dello stato civile.

Capoverso 4: la disposizione è stata spostata nell’articolo 1a capoverso 1.

Capoverso 5: la disposizione concernente il trasferimento di sede di un ufficio è stata spostata all’articolo 1a capoverso 2.

Ad art. 1a Sede e locali amministrativi degli uffici

Capoverso 1: libertà organizzativa dei Cantoni. Complemento della disposizione spostata dall’articolo 1 capoverso 4 concernente la sede di un ufficio dello stato civile speciale. Per quest’ultimo è possibile designare una sede propria oppure insediarlo presso la sede di un ufficio dello stato civile ordinario o dell’autorità di vigilanza. Non è necessario istituire un ufficio dello stato civile speciale, e i suoi compiti possono essere assegnati a tutti gli uffici dello stato civile ordinari (art. 2 cpv. 3).

Capoverso 2: corrisponde alla disposizione dell’attuale articolo 1 capoverso 5.

Capoverso 3: è la base legale per le strutture organizzative vigenti. Si tratta di locali ordinari che fanno parte dei locali dell’ufficio dello stato civile e sono a gratuita disposizione delle coppie. Riguardo all’uso vale la parità tra matrimonio e unione domestica registrata.

Capoverso 4: l’uso di altri locali (più gradevoli) che comportano spese e non fanno parte dei locali dell’ufficio dello stato civile, ma che tuttavia sono a sua disposizione in base a uno specifico programma di utilizzo, è soggetto all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza esamina se il locale è adatto allo scopo, disciplina le modalità e garantisce che l’uso non sia condizionato all’acquisto di altre prestazioni. Inoltre, il locale va messo a disposizione di tutte le coppie alle stesse condizioni. Deve essere garantito il carattere pubblico della cerimonia. La legge non consente la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni domestiche nella natura e in un veicolo fermo o in movimento.

Le costituzioni di unioni domestiche registrate e i matrimoni celebrati in locali privati, istituti, ospedali e prigioni non sono interessati dal disciplinamento ai sensi del capoverso 4, se gli interessati non possono abbandonare il loro luogo di soggiorno per motivi di salute o per altre ragioni sostenibili (cfr. art. 70 cpv. 2 e art. 75i cpv. 2).

Ad art. 3 Lingua ufficiale

Capoverso 4: la traduzione è obbligatoria soltanto in casi motivati. L’attributo «certificata» è cancellata, perché non garantisce la qualità della traduzione. Se il testo del documento è voluminoso (p. es. una sentenza di divorzio), è sufficiente una traduzione parziale. La traduzione è solo obbligatoria se sussiste il rischio che una parte del documento determinante per lo stato civile possa essere fraintesa. Non è necessario autenticare la firma del traduttore (p. es. da parte di un funzionario della rappresentanza svizzera all’estero).

Capoverso 5: è incluso nella nuova formulazione del capoverso 4.