Rapporto OSC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 18 pagine

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Ad art. 97 Prova dei dati dello stato civile

Se non sono disponibili i dati personali necessari per compiere un atto amministrativo, va avviato il rilevamento retroattivo. Visto che in tale caso il rilevamento retroattivo è obbligatorio, non ne risulta una mole di lavoro superiore per l’ufficio dello stato civile interessato.

Ad art. 98 Annotazioni a margine, stralci e radiazioni

È colmata una lacuna normativa. Soltanto l’annotazione a margine concernente il cambiamento di sesso è disciplinata esplicitamente. La collaborazione da parte dell’autorità di vigilanza non è necessaria perché le procedure risultano automaticamente dal trattamento degli eventi in questione. Per questo motivo non viene ripresa la pertinente disposizione presente nell’OSC in vigore sino al 30 giugno 2004.

Ad art. 99a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 21 novembre 2007

Adeguamento alla terminologia introdotta per il sistema di documentazione Infostar e alla normativa tecnica nel frattempo entrata in vigore.

Capoverso 1: il momento della comunicazione collettiva non è indicato, perché determinato dalla realizzabilità tecnica. Vengono comunicati i dati attuali in quel momento.

Capoverso 2: a comunicazione collettiva avvenuta, ogni persona rilevata nel registro dello stato civile in seguito al trasferimento dal registro delle famiglie è comunicata successivamente (rilevamento retroattivo; art. 93). Il momento a partire dal quale vanno effettuate le comunicazioni risulta dal momento della comunicazione collettiva in virtù del capoverso 1.

Capoverso 3: rimando alla base legale per la procedura.

Progetto UFSC del 28.10.2009