Rapporto OSC
Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 18 pagine
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esempio a domande (art. 30 cpv. 2 CC) e dichiarazioni (art. 12) concernenti il cognome dopo il matrimonio, a dichiarazioni volte a sottoporre il nome al diritto nazionale (art. 14) e neanche al consenso scritto del rappresentante legale (art. 64 cpv. 2; art. 75c cpv. 2). Se si tratta di una documentazione, il dichiarante e la persona preposta alla documentazione firmano uno acto. Se si tratta di un’autenticazione della firma, il dichiarante deve presentarsi di persona per comprovare la sua identità. Se la firma del dichiarante è depositata, l’autenticazione può essere effettuata senza che l’interessato si presenti di persona (confronto delle firme).
Oltre che all’ufficio dello stato civile, alcune dichiarazioni possono essere presentate anche a una rappresentanza svizzera all’estero o, in via eccezionale, a un’altra persona preposta alla documentazione dello stato civile in Svizzera o all’estero. Se è necessaria la previa autenticazione della firma, l’interessato è tenuto a presentarsi di persona.
La disposizione non si applica soltanto agli ufficiali dello stato civile, ma anche ai collaboratori delle rappresentanze svizzere all’estero.
Capoverso 2: corrisponde alla disposizione vigente.
Ad art. 18a Autenticazione
Capoverso 1: corrisponde al previgente articolo 18 capoverso 3, esteso alle rappresentanze svizzere all’estero.
Capoverso 2: la prassi viene codificata esplicitamente.
Capoverso 3: costituisce la base per la richiesta concernente l’autenticazione della firma in casi eccezionali da parte di una persona preposta alla documentazione dello stato civile straniera o svizzera, se l’interessato non può presentarsi di persona all’ufficio dello stato civile oppure alla rappresentanza svizzera all’estero. Inoltre, in occasione della verifica dell’autenticità di un documento estero, è possibile richiedere l’autenticazione da parte dell’autorità estera competente (postilla).
Ad art. 19a Errori
Si tratta di un principio generale per la documentazione (3° Capitolo, Sezione 1). Con la soppressione dei registri delle famiglie viene a cadere il controllo reciproco e sistematico degli ufficiali dello stato civile. La garanzia della qualità e il principio della veridicità dei registri sottostanno a una base legale esplicita. Vi è l’obbligo di correggere errori fondati su distrazioni ed equivoci (art. 43 CC).
Ad art. 20 Nascita
La normativa corrisponde alla prassi vigente e alle disposizioni vigenti sino al 30 giugno 2004.
Ad art. 20a Morte
La normativa corrisponde alla prassi vigente e alle disposizioni vigenti sino al 30 giugno 2004.