Rapporto OSC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 18 pagine

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Ad art. 46 Blocco della divulgazione

La disposizione complementare crea una base legale più chiara per la decisione dell’autorità di vigilanza concernente il blocco provvisorio della divulgazione nei casi di contenzioso.

Ad art. 46a Blocco dell’uso

Il blocco non significa che i dati non possono essere divulgati. Impedisce soltanto il conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. I dati non possono ad esempio essere usati per preparare la celebrazione del matrimonio perché è pendente la documentazione successiva di un matrimonio contratto all’estero che l’interessato tenta di celare ad altre autorità. Il blocco dell’aggiornamento dei dati può rivelarsi anche uno strumento utile nella lotta contro i matrimoni fittizi contratti allo scopo di eludere il diritto straniero.

Ad art. 47 Forma della divulgazione

Capoverso 1: corrisponde al diritto vigente.

Capoverso 2: complemento dell’elenco. Nella prassi attuale vengono rilasciate copie dai registri delle legittimazioni e dei riconoscimenti, perché mancano i moduli. Finora lo scambio d’informazioni orali tra gli uffici dello stato civile e le autorità di vigilanza è stato tollerato senza base legale. Per la corrispondenza con l’Ufficio federale di compensazione (UCC) è stato convenuto uno scambio d’informazioni orale o scritto (fax, e-mail, accertamenti riguardanti il nuovo numero d’assicurato AVS).

Capoverso 4: indica la base legale per il disciplinamento legale concernente la divulgazione di dati personali concedendo l’accesso on line. Al contempo è stabilito indirettamente che gli uffici dello stato civile e le autorità di vigilanza possono accedere a dati disponibili nel registro dello stato civile (art. 79 nonché allegato).

Ad art. 48a Momento della divulgazione

Le notificazioni vanno effettuate senza indugio. Tale normativa colma una lacuna.

Ad art. 49 All’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di sog-

giorno

Capoverso 1: l’elenco serve a migliorare la comprensione e a chiarire l’obbligo di notificazione. La lettera b «tutte le modifiche concernenti lo stato civile, i nomi e la cittadinanza» si riferisce a tutte le modifiche riguardanti lo stato civile, lo stato di famiglia e la cittadinanza. Tale termine è già stato usato nel registro delle famiglie e non costituisce quindi una novità.

Capoverso 2: il numero d’assicurato è indicato nella comunicazione ufficiale purché l’UCC abbia assegnato il numero nel registro dello stato civile (art. 8a).

Capoverso 3: lo scopo (capoverso 3 previgente) è sostituito dalla forma (cfr. anche art. 52 cpv. 2 e art. 53 cpv. 2).