Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 26 pagine

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1. Introduzione

Con decisione del 28 ottobre 20091 il Consiglio federale ha dato mandato al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di avviare una procedura di consultazione sul rapporto esplicativo2 e sull'avamprogetto3 relativi alla modifica del Codice penale svizzero (CP) e del Codice penale militare (CPM) in materia di assistenza organizzata al suicidio. L'avamprogetto prevede la modifica dell'articolo 115 CP e dell'articolo 119 CPM e propone due varianti: (1) definizione di chiari obblighi di diligenza nell'ambito dell'attività delle organizzazioni di aiuto al suicidio e (2) divieto totale dell'assistenza organizzata al suicidio.

Con circolare di pari data il DFGP ha invitato i Cantoni, i Tribunali della Confederazione, i partiti rappresentati in seno all'Assemblea federale e le associazioni e organizzazioni interessate a pronunciarsi sull'argomento entro il 1° marzo 2010. Mancando nell'elenco dei destinatari dell'invito alla consultazione le quattro principali organizzazioni di aiuto al suicidio, l'avamprogetto è stato loro inviato in data 20 novembre 2009 perché si pronunciassero in materia.

Sono pervenute 136 risposte4, per un totale di circa 500 pagine. Si sono pronunciati:

- tutti i Cantoni

- 13 partiti

- 69 associazioni e organizzazioni interessate

- 28 privati (dei quali 4 hanno formulato soltanto argomentazioni di carattere generale)

2. Impostazione della sintesi

Per semplicità, nel corso dei lavori si è deciso di dividere in tre categorie i pareri riguardanti le due varianti:

- sono considerati fautori gli interpellati che si dichiarano - espressamente o in linea di principio - d'accordo con la soluzione proposta e che si limitano eventualmente a proporre modifiche di lieve entità (perlopiù di carattere redazionale);

- tra gli oppositori si annoverano gli interpellati che si dichiarano esplicitamente contrari alla soluzione proposta oppure che formulano critiche tanto radicali o generalizzate da metterne in discussione la sostanza;

- si definiscono riserve le affermazioni scettiche o le proposte di modifiche (di merito) che non mettono in discussione la sostanza di una disposizione.

1 http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/dokumentation/medieninformationen/2009/ref_2009-10-28.html.

2 http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/sterbehilfe/ ve-ber-i.pdf.

3 http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/sterbehilfe/entw-i.pdf.

4 Le 12 associazioni ed organizzazioni che hanno espressamente rinunciato a prendere posizione (Economiesuisse, COPMA, PJLS, Pro Familia; UPS, USP, FSCI, SKS, ISP, ASM, ASTO, FC) non vengono tenute in conto.