Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 26 pagine

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Il Cantone BE rifiuta questa variante in quanto apertamente respinta anche dal Consiglio federale.

Altri109 sostengono che l'introduzione di un divieto generale non costituisca la soluzione adatta per contenere i suicidi, ritenendo che porterebbe solamente a un incremento dei tentativi disperati e quindi ancor più terribili di suicidio, in particolare compiuti gettandosi sotto un treno in corsa. L'AGSG reputa che le persone debbano avere la possibilità di morire con dignità. Il PPD e la sua sezione di Zurigo sostengono che la variante 2 non rispetta coloro che la pensano diversamente. L'UDC è dell'avviso che non si possono vietare le organizzazioni che si attengono alle regole. Il PLR-ZH osserva poi che l'aiuto al suicidio prestato dalle organizzazioni è arbitrariamente equiparato a quello prestato per motivi egoistici.

L'associazione VFG chiede che l'istigazione al suicidio sia sempre considerata punibile e auspica che la variante 2 sia così formulata: «Chiunque istighi qualcuno al suicidio e chiunque per motivi egoistici o nell'ambito di un'organizzazione di aiuto al suicidio gli presti aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria».

Infine, in relazione a questa variante, va ricordato che alcuni interpellati110 sollecitano una soluzione più restrittiva, in particolare al fine di evitare problemi di definizione e delimitazione. Essi ritengono che sia necessario vietare qualsiasi forma di aiuto al suicidio, dal momento che non può mai essere prestato con una motivazione veramente altruistica. Si propone la seguente formulazione: «Chiunque istighi qualcuno al suicidio o gli presti aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria».

Da ultimo, un privato (RP) chiede che la variante 2 preveda una clausola di eccezione.

3.2.4. Legge speciale

Come detto in precedenza al numero 3.1.2., 22 partecipanti alla procedura di consultazione e alcuni privati preferiscono l'adozione di una legge speciale che disciplini l'attività delle organizzazioni di aiuto al suicidio. Diversi interpellati111 propongono a tal proposito che le organizzazioni di aiuto al suicidio debbano essere soggette all'obbligo di autorizzazione sottoforma di certificazione. Alcuni di loro112 propendono invece per l'introduzione di una sorveglianza/vigilanza (medica o da parte delle autorità) delle organizzazioni di aiuto al suicidio113. Altri ancora114 auspicano invece che le organizzazioni di aiuto al suicidio e anche i medici coinvolti nel processo di assistenza al suicidio debbano soddisfare determinati standard minimi, disciplinando in particolare le modalità del loro intervento. L'EESP ritiene poi che sia necessario obbligare tutte le persone che desiderano morire a presentare un'apposita richiesta o istanza a un'autorità amministrativa, giudiziaria o interdisciplinare. Un partecipante115 chiede inoltre che le organizzazioni di aiuto al suicidio siano tenute a redigere annualmente un rapporto sull'attività di aiuto al suicidio svolta. Un altro interpellato116 auspica infine che l'eventuale legge speciale si ispiri all'accordo che il procuratore pubblico del Cantone ZH ha concluso con l'organizzazione di aiuto al suicidio EXIT-DS.

109 GR, TG, GPAN-BS, HUG, SEV, RKAM.

110 PEV, UDF-ZH, ASPDV, HGS.

111 BL, AG, EESP, FMH, LSC, SSG, ACS, UCS.

112 BL, AG, ZG, PS, AEPL, APGS, ASS, CURML, FLK, FSP, GPAN-BS, FC, LSC, CSPROC, CAIS, Alzheimer, ASSM, SSG, SSDP, SSEB, UNI3-GE, ASMAC, SBD.

113 Il PES è però dell'avviso che sia possibile attuare la sorveglianza delle organizzazioni di aiuto al suicidio anche mediante rapporti di polizia.

114 BL, PS, AEPL, AGSG, FMH, CSPROC, CAIS, Pro Senectute, SKF, SBD.

115 CURML.

116 SKF.