Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 26 pagine

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Altri interpellati78 criticano l’ammissione per legge dell’uso di sostanze medicinali letali prescritte da un medico, in particolare poiché ciò contrasta con l’etica professionale di quest’ultimo. HUG propone al riguardo che sia un gruppo interdisciplinare inteso come organismo etico o altre persone non necessariamente operanti nel settore della sanità ad occuparsi della prescrizione dei medicinali. In questo modo, un medico può continuare a essere soggetto curante, conformemente al suo mandato primario, senza correre il rischio di provocare o contribuire alla morte di altre persone.

La FC infine ritiene tale disposizione inutile dato che quanto essa dispone trova già oggi applicazione.

Ad cpv. 2 lett. f:

f. L'assistente al suicidio non persegue alcuno scopo di lucro.

Un solo partecipante79 approva esplicitamente la formulazione della lettera f. L'UDC-VS ritiene invece che la condizione «alcuno scopo di lucro» debba essere ulteriormente precisata. Alcuni interpellati80 sono dell'opinione che con la lettera f il Consiglio federale si sia spinto ben oltre lo scopo perseguito. Al fine di garantire una certa professionalità in materia di aiuto organizzato al suicidio, agli assistenti al suicidio devono essere quantomeno rimborsate le spese connesse alla loro attività. Viene presa in considerazione persino la possibilità di versare un congruo compenso. Il PS vorrebbe poi che le organizzazioni di aiuto al suicidio funzionassero secondo criteri di professionalità e che quindi soltanto i veri e propri assistenti al suicidio non perseguano alcuno scopo di lucro. Altri partecipanti81 ritengono che l'aiuto al suicidio, inteso come favore personale, debba essere prestato a titolo totalmente gratuito. L'associazione FARES propone al riguardo la seguente modifica: «L'assistente al suicidio agisce a titolo gratuito». Il PEV invece predilige la seguente formulazione: «L'assistente al suicidio non riceve alcuna prestazione finanziaria o altro profitto materiale né dalla persona che desidera morire, né da persone della sua cerchia, né dall'organizzazione di aiuto al suicidio». Il PPD chiede che il compenso per le prestazioni mediche non sia compreso nella lettera f. Di parere diverso l'associazione ASLP che non approva l'eventuale scelta di privilegiare i medici estranei alle organizzazioni coinvolti nel processo suicida. Singoli partecipanti82 reputano inoltre che già oggi il perseguimento di uno scopo di lucro sia vietato e che quindi questa disposizione sia superflua. Un altro partecipante83 chiede che le organizzazioni di aiuto al suicidio rendano nota la loro situazione finanziaria alle autorità. Il privato RKAM chiede infine la cancellazione della lettera f.

Ad cpv. 2 lett. g:

g. L'organizzazione di aiuto al suicidio e l'assistente al suicidio allestiscono congiuntamen-

te una documentazione completa sul caso di suicidio.

Il PLR ritiene che l'obbligo di allestire la documentazione debba essere disciplinato contrattualmente e quindi non dal CP. La FC reputa la lettera g superflua in quanto l'obbligo di allestire la documentazione sussiste già. Svariati partecipanti84 sono decisamente favorevoli all’obbligo di allestire una documentazione completa, in quanto ciò semplifica l'attività delle autorità inquirenti e introduce una forma sistematica di controllo dell'adempimento di tutte le condizioni previste. Altri interpellati85 chiedono invece che il requisito della documentazione sia ulteriormente precisato. ZH e SSDP propongono a tale riguardo la seguente modifica: «L'organizzazione di aiuto al suicidio e l'assistente al suicidio devono redigere una documen-

78 UDF, UDF-ZH, CBCES, HLI-CH.

79 CURAVIVA/INSOS.

80 BS, TI, PS, PCS, ASLP, CAIS, RKAM, SBD, VES.

81 PEV, PPD-ZH, FARES, RP.

82 GE, PLR-ZH, FC, UNI-GE.

83 PJ.

84 GE, SZ, ZG, PEV, Alzheimer, CURAVIVA/INSOS, UNI-GE.

85 ZH, PS, SSDP, UNI-LS, SB.