Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 26 pagine
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tazione completa sul suicidio che dimostri l'osservanza delle citate condizioni e che deve essere presentata alle autorità inquirenti una volta avvenuto il suicidio». L'UNI-LS vorrebbe inoltre completare la lettera g come segue: «una documentazione completa che permetta di stabilire l'osservanza delle condizioni poste con la presente proposta (sic!)». Alcuni partecipanti86 ritengono poi che l'obbligo di documentazione debba essere inserito già alla lettera a.
Secondo il PPD si pone inoltre il problema della conservazione e dell'accesso a tali documenti. Lo stesso partito chiede poi la raccolta centralizzata di questa documentazione. Taluni87 chiedono di sopraggiunta l'introduzione di un sistema di controllo unificato a livello federale di queste organizzazioni mediante un’ordinanza. Secondo il CAIS e il CSPROC è necessario prevedere esplicitamente nella legge che l'assistente al suicidio e l'organizzazione di aiuto al suicidio sono tenuti a cooperare e non possono richiamarsi al diritto dell'accusato di rifiutarsi di deporre, almeno non quando nei confronti della persona dell'organizzazione o dell'assistente al suicidio sia stata aperta un'inchiesta penale.
Infine un privato (RKAM) chiede che, se la documentazione menzionata è disponibile, si rinunci all'avvio del procedimento per decesso dovuto a cause sospette o ignote e al coinvolgimento delle autorità di polizia.
Ad cpv.3:
3Il responsabile di un'organizzazione di aiuto al suicidio è punito ai sensi del capoverso 1 se:
Secondo GE, PS e UNI-GE l'introduzione di una speciale clausola di responsabilità non è necessaria. Gli articoli 24 e seg. CP sono sufficienti per disciplinare comportamenti manifestamente sbagliati dettati da motivi egoistici. In caso di circostanze diverse il PS suggerisce una soluzione prudenziale. Altri interpellati88 ritengono invece positivo il fatto che anche i responsabili di un'organizzazione di aiuto al suicidio possano essere ritenuti responsabili ai sensi del presente articolo. Il PLR-ZH teme però che questa sfera così ampia di responsabilità penale comporti un eccessivo rischio di commettere reato. Il PS critica che questo capoverso sia riferito a una singola persona responsabile e propone quindi il seguente adeguamento: «Una persona responsabile di un'organizzazione di aiuto al suicidio è...». Il Cantone BS è inoltre dell'avviso che la nozione di «persona responsabile» non definisca con chiarezza a chi ci si riferisca.
Alcuni partecipanti89 chiedono infine la regolamentazione delle disposizioni testamentarie a favore delle organizzazioni di aiuto al suicidio. Il PPD suggerisce in merito di aggiungere una lettera c che preveda quanto segue: «se l'organizzazione di aiuto al suicidio accetta denaro proveniente da disposizioni testamentarie».
Ad cpv. 3 lett. a:
a. d'intesa con lui, l'assistente al suicidio agisce senza soddisfare una delle condizioni di
cui al capoverso 2; oppure
Il Cantone GE e l'UNI-GE ritengono che la lettera a sia inutile. L'UNI-LS teme che il termine «d'intesa» possa essere fonte di problemi interpretativi e chiede che sia meglio precisato suggerendo la seguente modifica: «consapevole del fatto di prestare un aiuto al suicidio senza soddisfare una delle condizioni di cui al capoverso 2, non adotta le necessarie misure…». Infine il PS chiede che l'eventuale pena debba essere comminata ai sensi del capoverso 1 e non del capoverso 2.
Ad cpv. 3 lett. b:
86 CSPROC, CAIS.
87 BL, CAIS, CSPROC.
88 OW, PEV, CAIS, CSPROC.
89 PPD, PPD-ZH.