Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 26 pagine
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Infine anche due privati (RKAM, SB) si sono pronunciati in merito al capoverso 4. RKAM chiede la cancellazione del capoverso. SB ritiene che, per quanto attiene alla lettera b, sia l'assistente al suicidio a dover essere punito e non l'organizzazione.
Ad cpv. 5:
5Il responsabile di un'organizzazione di aiuto al suicidio è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria se agisce con negligenza in relazione al capoverso 4.
I partecipanti CSPROC e CAIS approvano esplicitamente questa disposizione. Nessuno dei partecipanti esprime critiche in merito.
Proposte integrative alla variante 1:
Il Cantone ZH, PPD, SKF e SSDP deplorano che l'avamprogetto non prevede alcuna norma concernente l'obbligo di tenere la contabilità e la trasparenza finanziaria. Il PPD invoca norme che disciplinino l'assunzione dei costi. Il Cantone ZH si interroga se il trattamento di dati personali sensibili in campo sanitario sia adeguatamente regolato. Il Cantone BL e il PPD auspicano inoltre che il Consiglio federale rifletta sull'opportunità di introdurre l'obbligo di autorizzazione per le organizzazioni di aiuto al suicidio. Inoltre, taluni partecipanti94, sono del parere che, da un canto, sia necessaria una limitazione del numero massimo di suicidi assistiti ammessi annualmente e, dall’altro, che occorra disciplinare anche i percorsi formativi e di perfezionamento in questo settore. A tal proposito CAIS e CSPROC sono favorevoli a regolamentare la materia tramite ordinanza.
Alcuni interpellati95 chiedono norme più severe per contrastare il cosiddetto «turismo del suicidio». PEV e FFS propongono le seguenti integrazioni al capoverso 2: «La persona che desidera morire è residente in Svizzera» oppure «La persona che desidera morire risiede in Svizzera da almeno un anno». PPD e EESP ritengono invece che il divieto totale di pubblicizzare le organizzazioni di aiuto al suicidio costituisca una soluzione adeguata. Di diverso parere il PES che, a differenza dell'UDF-ZH fautrice di una regolamentazione a livello cantonale del turismo del suicidio nel quadro della legge sanitaria, non ritiene necessario vietare tale fenomeno, poiché non incide in modo sostanziale sull'immagine della Svizzera. Anche l'AEPL condivide il parere che gli stranieri possano continuare a giungere in Svizzera per darsi la morte, come da tradizione nel nostro Paese.
Un esiguo numero di partecipanti96 chiede infine che sia introdotto il divieto di prestare aiuto al suicidio ai minori.
La SSG propone di istituire un organo di mediazione indipendente che funga da referente per i diretti interessati, congiunti, amici, assistenti e istituzioni. Anche il PPD-ZH esprime il medesimo parere e chiede che si promuovano reti sociali che possano alleviare la solitudine delle persone che desiderano morire.
L'AEPL considera indispensabile che il Consiglio federale istituisca la necessaria base legale per una legge speciale in materia. Il tenore del nuovo capoverso 2 dovrebbe essere il seguente: «Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali le organizzazioni e la persona che agisce fisicamente per un'organizzazione sono autorizzate a prestare aiuto al suicidio».
Infine anche alcuni privati (SR, RKAM) hanno formulato altre proposte. SR chiede che sia introdotta una normativa federale in materia di organizzazioni di aiuto al suicidio. RKAM auspica che alle organizzazioni, che dimostrano di lavorare con serietà, sia rilasciato il permesso di acquistare, conservare e distribuire NaP anche senza prescrizione medica.
3.2.3. Variante 2
3.2.3.1. Valutazioni generali
94 ZH, PS, CSPROC, CAIS, SSDP.
95 PPD, PEV, UDF-ZH, FFS, FLK, ACS.
96 BL, PS.