Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 26 pagine
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Infine, anche alcuni privati (RKAM, RP, BR) hanno formulato proposte concrete. RKAM auspica la cancellazione della condizione «e costante». RP chiede invece che il requisito di una «decisione presa ed espressa liberamente» sia trasformato in: «desiderio serio, urgente e costante per lungo tempo». Infine BR propone la seguente modifica: «…e costante in relazione alla malattia che ha portato al desiderio di morire».
Ad cpv. 2 lett. b:
b. Un medico indipendente dall'organizzazione di aiuto al suicidio certifica che la persona
che desidera morire è in grado di intendere e volere in relazione al suo intento suicida.
Alcuni partecipanti67 ritengono la lettera b superflua, in quanto l'accertamento della capacità di intendere e volere è già oggi parte integrante della procedura e quindi rappresenta soltanto un onere supplementare per il paziente.
Il termine «indipendente» è ritenuto da alcuni interpellati68 troppo impreciso e quindi problematico.
Un elevato numero di partecipanti69 chiede che le lettere b e c siano unificate, in particolare in quanto le condizioni fisiche del paziente sono strettamente connesse a quelle psichiche. Secondo loro un unico medico può certificare la capacità di intendere e di volere del paziente e l’esistenza di una malattia incurabile, a meno che la persona che desidera morire non soffra di una grave patologia psichica, nel qual caso è comunque sempre necessaria una perizia specialistica. La CNE sostiene inoltre che un secondo parere può essere formulato anche da un'altra persona competente in materia, ma auspica che ambedue le parti dispongano di un’abilitazione ad hoc rilasciata in Svizzera. L'associazione SVS vorrebbe che un'apposita ordinanza preveda l'obbligo di allestire una disposizione nella quale il paziente dichiari come si dovrà procedere in caso di sua incapacità di discernimento. Il Cantone TG chiede la cancellazione della lettera c e propone la seguente modifica: «Un medico indipendente dall'organizzazione di aiuto al suicidio certifica che la persona che desidera morire è in grado di intendere e volere in relazione al suo intento suicida ed è affetta da una malattia incurabile». La SSDP formula la seguente proposta per la lettera b: «Un medico indipendente dall'organizzazione di aiuto al suicidio conferma/certifica che la persona che desidera morire è affetta da una grave malattia incurabile o soffre per i postumi di un incidente ed è in grado di intendere e volere in relazione al suo intento suicida. Nel caso dei malati psichici e delle persone affette da demenza è inoltre sempre necessario raccogliere un parere psichiatrico o medico specialistico».
L'organizzazione FLK è dell'avviso che sia necessario accertare l’esistenza della capacità di intendere e volere soltanto nel caso di fondati dubbi. Il Cantone SZ auspica che, oltre alla perizia medica indipendente dall'organizzazione di aiuto al suicidio, sia coinvolto un servizio esterno che esamini e predisponga eventuali cure alternative. L'organizzazione AMCS chiede che sia un unico medico, non necessariamente indipendente, a giudicare della capacità di intendere e di volere del paziente e a prescrivere il farmaco necessario. Alcuni partecipanti70 ritengono sufficiente che sia il medico di famiglia a valutare l’esistenza della capacità di intendere e volere. Per contro i Cantoni BS e AG chiedono che il medico giudicante sia in possesso di una specializzazione in psichiatria. Di segno opposto invece la proposta del Cantone ZG, secondo cui tutte le perizie mediche vanno abolite e occorre invece introdurre un controllo successivo di competenza di una commissione etica nonché prevedere un'autorità di vigilanza a livello federale.
Infine la CAIS chiede che il medico indipendente incaricato di accertare l’esistenza della capacità di intendere e volere, sia tenuto a fondarsi su una documentazione completa e allo stesso tempo ad esprimere un parere su quanto disposto alla lettera a.
67 CKKS, KF.
68 BL, PS, PPD-ZH, AMCS.
69 ZH, SZ, TG, BS, PCS, CURML, CURAVIVA/INSOS, HUG, LSC, CSPROC, CAIS, CNE, SSDP.
70 ZH, CSPROC, CAIS, SSDP.