Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 26 pagine
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b. l'organizzazione di aiuto al suicidio riceve prestazioni valutabili in denaro dalla persona
che desidera morire o dai suoi congiunti; sono fatte salve le quote associative e le donazioni versate o disposte almeno un anno prima del decesso.
Questa disposizione riscuote il consenso di AG, CSPROC e CAIS.90 Altri partecipanti91 ritengono invece problematica l'applicazione di questa norma e sono del parere che sia difficile comprovare se effettivamente sussista una volontà di arricchimento. Alcuni interpellati92 sono dell'avviso che le organizzazioni di aiuto al suicidio non possano accettare prestazioni valutabili in denaro né dalle persone che desiderano morire né da terzi su mandato di queste ultime. Il Cantone TG propone la seguente modifica: «se l'organizzazione di aiuto al suicidio riceve prestazioni valutabili in denaro dalla persona che desidera morire o dai suoi congiunti e non le restituisce immediatamente; sono fatte salve…». Il Cantone VD e il PEV optano per una formulazione più restrittiva: «…l'organizzazione di aiuto al suicidio riceve prestazioni valutabili in denaro dalla persona che desidera morire o dai suoi congiunti». Il Cantone GE e l'UNI-GE considerano inaccettabile che si possa essere passibili di pena per un legato di cui si è venuti a conoscenza solo a posteriori. Inoltre il Cantone SO chiede che si quantifichino con chiarezza sia l'ammontare delle quote associative, che devono comunque rientrare nei limiti usuali, sia il rimborso spese destinato all'organizzazione di aiuto al suicidio. Esso chiede pure la cancellazione del termine «donazioni».
CAIS e CSPROC auspicano che per le organizzazioni di aiuto al suicidio e le persone che prestano regolarmente l'attività di aiuto al suicidio sia previsto l'obbligo di tenere libri contabili. Il PCS vorrebbe sostituire la nozione di «prestazioni valutabili in denaro» con «valori patrimoniali». L'UNI-LS ritiene più consona una formulazione generica dello scopo di lucro.
Taluni interpellati93 criticano infine la limitazione temporale, in particolare poiché in questo modo alcune persone rimangono escluse dalla possibilità di ricorrere all'aiuto al suicidio. La SSDP non condivide però tale opinione, ritenendo che in linea di principio debba essere consentito qualsiasi tipo di donazione e legato a favore delle organizzazioni.
Infine un privato (RKAM) chiede esplicitamente la cancellazione di questa lettera.
Ad cpv. 4:
4Il responsabile di un'organizzazione di aiuto al suicidio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se:
a. intenzionalmente non applica la necessaria diligenza nella selezione, nell'istruzione e
nel controllo dell'assistente al suicidio; e
b. l'assistente al suicidio presta aiuto al suicidio all'insaputa del responsabile dell'organiz-
zazione di aiuto al suicidio, senza soddisfare una delle condizioni di cui al capoverso 2.
Questo capoverso ottiene l’approvazione esplicita di CAIS e CSPROC. I Cantoni BL e GE nonché l'UNI-GE lo ritengono invece troppo restrittivo, in particolare per quel che riguarda la lettera b. Il PCS critica che non siano stati sufficientemente precisati gli obblighi in materia di vigilanza. Il Cantone TG chiede l’eliminazione della lettera b, in quanto ciò che propone è già previsto dalla lettera a. Il Cantone TI auspica che le due lettere vengano riunite poiché altrimenti potrebbero dar adito a equivoci. Inoltre il Cantone ZH è dell'avviso che la punibilità sussista soltanto se alla persona interessata si possa rimproverare un’omissione contraria all’obbligo di agire.
90 Il privato SB ritiene invece questa disposizione troppo restrittiva.
91 GR, TI, HGS, MEP, SSDP.
92 SO, TG, VD, PEV.
93 ZH, LU, UNI-LS. Il Cantone ZH propone a tale riguardo il sistema dell'organizzazione di aiuto al suicidio EXIT-DS. Nell’ambito di tale sistema una persona che desidera morire ma che non è membro dell'organizzazione da almeno tre anni deve versare la quota relativa all'iscrizione a vita (Fr. 900.-) per potersi avvalere gratuitamente del servizio di aiuto al suicidio.