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Consultazione 2009/82: Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi) · 35 pagine

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Ordinanza sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone

RU 2010

Sezione 3: Ispezione delle funi con esame visivo da parte del gestore

Art. 36 Disposizioni generali

1Lo stato superficiale delle funi e dei suoi elementi di fissazione deve essere sottoposto periodicamente a un esame visivo su tutta la lunghezza della fune sotto la sorveglianza del capotecnico o del suo sostituto.

2Prima dell’esame le funi e i loro elementi di fissazione devono essere puliti in modo che il loro stato superficiale sia perfettamente controllabile.

3I risultati dell’ispezione sono annotati nel registro giornale di cui all’articolo 50.

Art. 37 Intervalli di tempo

1Vanno osservate le prescrizioni del fabbricante relative agli intervalli tra le ispezioni e gli esami visivi delle funi che tengono conto delle norme SN EN 1709 (allegato 6 lettera g), SN EN 12929-2 (allegato 6 lettera f) e SN EN 12927-7 (allegato 6 lettera a).

2Vale inoltre quanto segue:

a. La posizione relativa della fune rispetto al punto di riferimento (misura stabilita) di tutte le teste fuse è controllata giornalmente nella prima settimana dopo la fabbricazione, settimanalmente nel mese successivo e poi mensilmente. I risultati sono annotati nel protocollo.

b. Almeno una volta ogni tre mesi occorre esaminare lo stato del tratto delle funi (circa 2 m) prima degli attacchi d’estremità, dove non è possibile eseguire l’esame magneto-induttivo.

c. Almeno una volta all’anno occorre controllare lo stato dell’ammortizzatore di vibrazioni dei manicotti di protezione delle teste autobloccanti e delle teste fuse.

d. Per gli impianti con esercizio semestrale, le ispezioni devono essere eseguite per quanto possibile subito prima della ripresa dell’esercizio.

e. Almeno ogni tre anni occorre controllare lo stato delle teste autobloccanti e degli ancoraggi a tamburo delle funi traenti.

Art. 38 Criteri di controllo

1Vanno rispettate le disposizioni del fabbricante relative ai criteri di controllo, che tengono conto delle disposizioni della norma SN EN 12927-7.

2Vale inoltre quanto segue:

a. Le rotture di fili devono essere localizzate determinando la loro distanza da un punto fisso, ad esempio da un attacco d’estremità o da un’impalmatura.