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Consultazione 2009/82: Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi) · 35 pagine
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Ordinanza sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone
RU 2010
scorrimento, le funi portanti sono esaminate con il metodo magneto-induttivo nei tratti liberi lungo la linea; dopo lo scorrimento, nei tratti in precedenza non esaminati.
Art. 48 Limiti di deterioramento
1Le funi devono essere riparate o sostituite quando la riduzione della sezione portante a seguito di rottura di fili, allentamento, usura, corrosione o altri danni supera i limiti ammissibili e i criteri di dismissione secondo l’allegato 4.
2Occorre tener presente quanto segue:
a. La riduzione della sezione metallica corrisponde alla somma delle sezioni dei fili rotti, corrosi, danneggiati, allentati o consumati riscontrati sulla lunghezza determinante della fune (lunghezza di riferimento).
b. Se i valori di dismissione sono superati, una fune può restare in servizio solo se la persona competente in materia stabilisce le necessarie misure di sicurezza. Nei casi limite la valutazione delle funi secondo il capitolo 3 può poggiare sui criteri di dismissione che figurano nell’allegato 7. Per caso limite si intende segnatamente un caso secondo l’articolo 20 cpv. 3.
c. La riduzione di sezione deve riferirsi alla sezione metallica della fune nuova.
d. I fili inseriti collegati alle due estremità possono essere considerati portanti solo se sono stati inseriti in funi completamente allentate.
Art. 49 Analisi
1L’UFT o il servizio tecnico di controllo (CITS) possono esigere che lo stato interno e esterno delle funi o dei tratti di funi dismessi e sostituiti in base ai risultati di esami magneto-induttivi venga analizzato. I risultati dell’analisi sono riportati in un rapporto e comunicati al servizio competente.
2Su richiesta di un organo di controllo delle funi, l’UFT o il servizio tecnico di controllo (CITS) possono ordinare l’apertura della fune.
Sezione 6: Obbligo di notifica e registro giornale
Art. 50 Segnalazioni all’UFT e al servizio tecnico di controllo (CITS)
1In adempimento all’obbligo di segnalazione e notifica di cui all’articolo 56 OIFT, vanno inoltrate all’UFT, per gli impianti di trasporto con concessione federale, e al servizio tecnico di controllo (CITS), per gli altri impianti le seguenti segnalazioni:
a. le irregolarità durante il montaggio delle funi;
b. le irregolarità constatate durante l’operazione di impalmatura o di attacchi d’estremità;
c. l’inserimento di indicatori;