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Consultazione 2009/82: Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi) · 35 pagine
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Ordinanza sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone
RU 2010
1. Di regola vanno effettuate tre misurazioni, alle estremità della fune, prima e dopo l’impalmatura e a metà della fune, indicando la posizione del punto di misura.
2. La precisione di misura dev’essere pari almeno a +/- 2 mm.
b. Qualora vi fossero divergenze rispetto ai dati del certificato di collaudo pari al 10% per le funi traenti e al 5% per le funi portanti-traenti, occorre chiarirne le cause e le conseguenze. Occorre anche considerare le variazioni tra i diversi controlli.
c. Il diametro della fune deve essere misurato in più punti e confrontato con il diametro di contatto. Se il diametro della fune è uguale o inferiore al diametro di contatto, si deve appurare se vi è un danneggiamento della fune.
4Occorre controllare le impalmature per accertare eventuali danni di contrazione o modifiche strutturali della fune. La riduzione massima è espressa in percentuale del diametro nominale. Nel rapporto di controllo vanno indicati le dimensioni dei punti di incrocio e di contatto, il diametro della fune tra questi punti e la geometria dell’impalmatura; i dati vanno confrontati con i valori di dismissione di cui all’allegato 4.
5Dopo lo spostamento, i tratti delle funi portanti che presentano una forte sollecitazione devono essere esaminati visivamente mediante prove a campione.
6Gli organi di controllo garantiscono che ogni dodici anni tutti i tratti delle funi portanti tra gli attacchi d’estremità siano sottoposti a esami. Se necessario, occorre allestire un programma d’esami.
7Al fine di emettere un giudizio complementare sulle tratte critiche, l’organo di controllo può ricorrere ad altri metodi di prova, ad esempio all’esame ai raggi gamma o all’esame a flusso magnetico disperso (MT).
8L’entità dei danni riscontrati con l’apparecchio di controllo, ad esempio tipologia di danno non conosciuta o dubbia, frequenza di fili rotti, corrosione o danni da fulmine, deve essere rilevata mediante esame visivo.
Art. 44 Requisiti relativi al personale di controllo
1I requisiti relativi al personale di controllo sono retti dalle norme SN EN 12927-7 e SN EN 12927- 8.
2L’operatore deve possedere sufficiente facoltà visiva.
Art. 45 Rapporto d’esame
1L’organo di controllo riporta in un rapporto i risultati degli esami indicando se necessario le incertezze di interpretazione. Formula raccomandazioni sulla base dei risultati.
2I requisiti relativi al rapporto d’esame sono retti dalle norme SN EN 12927-7 e SN EN 12927- 8.