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Consultazione 2009/82: Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi) · 35 pagine

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Ordinanza sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone

RU 2010

Art. 53 Fatti riguardanti la sicurezza

1Gli organi di controllo notificano all’UFT i fatti rilevanti relativi alla sicurezza che non sono contemplati dalle disposizioni della presente ordinanza.

2L’UFT informa i servizi interessati.

Art. 54 Abrogazione del diritto previgente

L’ordinanza del 13 dicembre 1993 sulle funi è abrogata.

Art. 55 Disposizione transitoria

1Gli intervalli di tempo stabiliti dagli organi di controllo restano validi.

2Il piano di manutenzione per le funi di impianti retti dal diritto anteriore secondo il capitolo 3 dev’essere adeguato alle disposizioni della presente ordinanza entro il 31 dicembre 2011.

Art. 56 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2010.

XX.XX.2010 Dipartimento federale dell’ambiente, dei

trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Moritz Leuenberger