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Consultazione 2009/82: Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi) · 35 pagine
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Ordinanza sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone
RU 2010
Art. 32 Pulizia e lubrificazione di funi
1I requisiti di pulizia e lubrificazione delle funi sono disciplinati dalla norma SN EN 12927-7, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti.
2Possono essere utilizzati esclusivamente detergenti raccomandati dal fabbricante della fune.
3Il lubrificante non deve ostacolare la captazione di corrente.
4Per le funi portanti sono ammessi lubrificanti che possono diminuire l’efficacia del freno del carrello nella zona della carrelliera e dei tratti limitrofi, su una lunghezza pari al triplo della lunghezza di spostamento della fune.
5Prima di essere lubrificate le funi devono essere pulite.
6I dispositivi meccanici di pulizia non devono danneggiare i fili.
7I rilubrificanti devono essere compatibili con il tipo di lubrificante già presente sulla fune e rispettare le prescrizioni del fabbricante e della norma SN EN 12385-8.
Art. 33 Riparazione di funi
1I tratti di fune impalmati devono essere cordati come le funi nuove (art. 10).
2La fune per la riparazione può contenere un’anima di acciaio.
3Quando effettua lavori di riparazione, lo specialista valuta lo stato esterno della fune e se possibile anche quello interno. Lo specialista raccomanda le misure da adottare ulteriormente. Vanno in particolare stabiliti i requisiti di sorveglianza.
Art. 34 Riparazione delle impalmature
1I requisiti di fabbricazione e riparazione delle impalmature sono disciplinati dalla norma SN EN 12927-3, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti.
2Nella fune del semianello sono ammesse al massimo due impalmature, nella fune ad anello ne sono ammesse al massimo cinque.
3Le impalmature delle funi traenti devono essere eseguite in modo che la lunghezza dei trefoli inseriti sia pari a circa 100 volte il diametro della fune.
4Vanno adottate misure volte a prevenire per quanto possibile la corrosione interna.
Art. 35 Sostituzione di fili e di trefoli
Nello stesso tratto di fune possono essere sostituiti, in non più di due trefoli, al massimo un terzo dei fili esterni per ogni trefolo, ma non più di quattro fili tondi; la distanza dei giunti dei fili deve corrispondere almeno al quadruplo del passo di cordatura dei trefoli.