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Consultazione 2009/82: Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi) · 35 pagine
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Ordinanza sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone
RU 2010
3Le funi di ricambio dello stesso tipo possono essere utilizzate su impianti retti dal diritto anteriore conformemente alle disposizioni applicabili alle funi rette dal nuovo diritto. Occorre dimostrare all’autorità di vigilanza la compatibilità con l’impianto esistente.
Art. 16 Prove di collaudo in generale
1Le funi traenti, portanti-traenti, spiroidali chiuse e di recupero nonché le funi tenditrici di diametro superiore a 30 mm sono esaminate da un organo di controllo delle funi accreditato e riconosciuto dall’UFT (art. 17).
2Le funi tenditrici di diametro inferiore o uguale a 30 mm, le funi di trattenuta e gli spezzoni di fune a scopo di riparazione lunghi fino a 350 m sono controllati dal fabbricante mediante prova di collaudo (art. 18).
3Le prove di collaudo devono essere eseguite entro 3 mesi dalla fornitura della fune.
4Le prove sono valide per tutta la lunghezza di fabbricazione della fune.
5Qualora vengano montate funi già utilizzate su un altro impianto per le quali non è stato rilasciato un certificato di collaudo secondo l’articolo 17 capoverso 8 o l’articolo 18 capoverso 4, queste devono essere parimenti sottoposte alle prove di collaudo.
6I campioni di fune per le prove di collaudo devono essere prelevati dalla pezzatura finita. Devono rispondere ai requisiti di cui all’allegato 2. Se la fune viene fornita suddivisa in più spezzoni, i campioni devono essere prelevati tra questi spezzoni.
7Alle prove di collaudo va allegata una descrizione della fune secondo l’allegato 3.
Art. 17 Prove di collaudo da parte dell’organo di controllo delle funi
1L’organo di controllo delle funi esegue una prova di trazione secondo la norma SN EN 12385-1 (allegato 6 lettera d) allo scopo di determinare le seguenti grandezze:
a. il diametro della fune, misurato in due punti della fune opposti e distanti tra loro almeno 1 m, sotto un carico pari al 2%, al 10% e al 50% del carico minimo di rottura;
b. la dimensione dell’anima, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 9 capoverso 2;
c. l’allungamento in funzione della forza di trazione;
d. il carico di rottura effettivo, ad eccezione delle funi tenditrici secondo l’articolo 6 capoverso 4;
e. la perdita di cordatura, ad eccezione delle funi tenditrici secondo l’articolo 6 capoverso 4;
f. il modulo di elasticità delle funi ancorate rigidamente agli estremi durante l’esercizio; il modulo di elasticità deve essere determinato, dopo 10 carichi preliminari fino a raggiungere il carico massimo d’esercizio, per un carico compreso tra il 50 e il 100% del carico massimo.