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Consultazione 2009/82: Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi) · 35 pagine

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Ordinanza sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone

RU 2010

d. i risultati anomali dell’ispezione effettuata con esame visivo; vanno indicati esattamente l’entità dei danni e la posizione dei punti danneggiati.

e. le constatazioni che fanno ritenere necessario un esame tecnico immediato;

f. i lavori effettuati sulle funi;

g. l’ordinazione di funi di sostituzione;

h. spiegazioni in merito alla sostituzione di funi;

i. spiegazioni in merito alla riparazione di componenti di sicurezza.

2I lavori effettuati sulle funi devono essere notificati con l’apposito modulo di cui all’allegato 1.

Art. 51 Registro giornale

1Per ogni fune portante, traente, portante-traente, di recupero e tenditrice l’impresa di trasporto riporta annotazioni su un registro giornale.

2Il registro giornale contiene le seguenti informazioni:

a. dati tecnici della fune (segnatamente le indicazioni del fabbricante);

b. registrazioni sugli eventi, caratteristiche, osservazioni, riparazioni durante la fabbricazione, il trasporto, la messa in tensione, il montaggio, l’esercizio, gli esami delle funi e la manutenzione, inclusa l’ispezione.

3L’UFT stabilisce i requisiti applicabili al registro giornale d’intesa con il servizio tecnico di controllo (CITS).

Sezione 7: Organi di controllo delle funi

Art. 52 Dati e registrazioni degli esami delle funi

1L’organo di controllo delle funi è tenuto a conservare tutte le registrazioni per almeno la durata di utilizzazione della fune esaminata.

2Concede all’UFT e al servizio tecnico di controllo (CITS), nell’ambito della loro funzione di vigilanza, l’accesso a tutti i dati e a tutte le registrazioni relativi agli esami delle funi.

3D’intesa con l’organo di controllo delle funi, l’UFT può stabilire i requisiti per i supporti di memorizzazione e le regole che disciplinano lo scambio di dati grezzi.

4Tra gli organi di controllo è garantito lo scambio di dati grezzi analogici e digitali. La comparabilità dei dati dev’essere assicurata. I formati digitali devono essere validati dal servizio di accreditamento nonché comunicati.