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Consultazione 2009/82: Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi) · 35 pagine

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Ordinanza sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone

RU 2010

4L’anima non deve contenere sostanze corrosive.

Art. 10 Cordatura

1I fili e i trefoli devono essere avvolti in modo uniforme e stabile.

2Gli interstizi fra i trefoli possono essere diversi.

3In presenza di un carico di rottura pari a circa il 2% di quello minimo, il diametro effettivo delle funi tenditrici e spiroidali deve essere compreso tra i seguenti valori limite, riferiti al diametro nominale:

Tipo di fune Formazione Valori limite in %

1. 6 trefoli +1...+5

a. Fune tenditrice

2. 8 trefoli +4...+10

b. Fune spiroidale -2...+4

4Le funi a trefoli devono essere esenti da tensioni.

5Se i fili di una fune sono zincati, devono essere zincati anche tutti i fili, ad eccezione di quelli sagomati.

6I fasci di fili devono essere cordati in modo che la distanza tra due giunzioni adiacenti sia pari almeno a 30 volte il diametro del fascio di fili cordato.

Sezione 3: Impalmatura e attacchi d’estremità delle funi

Art. 11 Giunzione delle funi mediante impalmatura

1Le impalmature possono essere eseguite solo da personale specializzato e riconosciuto dall’Ufficio federale dei trasporti (di seguito: UFT).

2Nel limite del possibile l’UFT stabilisce i requisiti per il riconoscimento d’intesa con il servizio tecnico di controllo del Concordato intercantonale per teleferiche e sciovie (CITS).

Art. 12 Attacchi d’estremità delle funi traenti

1A seconda del tipo d’impianto, gli attacchi d’estremità delle funi traenti devono essere realizzati mediante teste fuse, teste autobloccanti o ancoraggi a tamburo secondo la cifra 707 di una delle seguenti ordinanze:

a. ordinanza del 17 giugno 1991 sulle funicolari8;

8 RS 743.121.4