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Consultazione 2009/82: Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi) · 35 pagine

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Ordinanza sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone

RU 2010

Art. 4 Deroghe

1Le deroghe alle prescrizioni applicabili agli impianti di trasporto a fune retti dal nuovo diritto sono disciplinate dall’articolo 9 OIFT.

2In caso di deroga alle prescrizioni applicabili agli impianti retti dal diritto anteriore occorre dimostrare, per mezzo di un’analisi dei rischi, che l’impianto di trasporto a fune garantisce lo stesso livello di sicurezza conseguibile con il rispetto delle prescrizioni.

Capitolo 2: Disposizioni applicabili alle funi degli impianti di trasporto retti dal diritto anteriore

Sezione 1: Tipi di funi e calcoli

Art. 5 Tipi di funi

1Per le funi portanti sono impiegate funi spiroidali chiuse formate da un solo pezzo.

2Per le funi traenti, portanti-traenti e di recupero sono impiegate funi a trefoli ad avvolgimento parallelo ad un solo strato.

3Per le funi tenditrici sono impiegate funi a trefoli ad avvolgimento parallelo con un’anima flessibile (in fibra o in polimero) o con un’anima in acciaio rivestita da uno strato protettivo in materiale plastico (fune antigiro o antitorsione).

4Per le funi di trattenuta e di ancoraggio nonché per le funi di segnalazione e per le funi telefoniche possono essere impiegate funi a trefoli o spiroidali.

Art. 6 Calcoli

1I coefficienti di sicurezza e le ipotesi di carico per le funi sono retti

a. a seconda del tipo di impianto a fune, dalla cifra 421 di una delle seguenti ordinanze:

1. ordinanza dell’11 aprile 1986 sulle funivie a movimento continuo4

2. ordinanza del 12 gennaio 1987 sulle seggiovie5

3. ordinanza del 18 febbraio 1988 sulle funivie a va e vieni6

4. ordinanza del 17 giugno 1991 sulle funicolari7;

b. nel caso di impianti con autorizzazione cantonale, dalle disposizioni cantonali.

2La sicurezza deve essere dimostrata facendo riferimento al carico di rottura effettivo.

4 RS 743.121.1

5 RS 743.121.2

6 RS 743.121.3

7 RS 743.121.6