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Consultazione 2009/82: Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi) · 35 pagine
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Ordinanza sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone
RU 2010
Art. 24 Fabbricazione di teste fuse e di teste autobloccanti
1La colata dei capi delle funi all’interno dei manicotti e la fissazione dei capi delle funi nelle teste autobloccanti devono essere eseguite da personale qualificato istruito in materia.
2Chi fabbrica attacchi di estremità secondo il capoverso 1 deve aver concluso una formazione o un corso di aggiornamento secondo l’articolo 25 da al massimo cinque anni e deve poter vantare un’esperienza sufficiente.
Art. 25 Formazione per la fabbricazione di teste fuse e di teste autobloccanti
1Chi intende offrire una formazione per la fabbricazione di teste fuse e di teste autobloccanti dev’essere riconosciuto dall’UFT. A tal fine deve previamente inoltrare all’UFT un piano di formazione.
2L’UFT riconosce un centro di formazione se questo:
a. garantisce che la formazione è concepita in modo tale che la fabbricazione degli attacchi d’estremità rispetti le prescrizioni vigenti e tenga sempre conto delle nuove conoscenze; e
b. dispone della necessaria infrastruttura.
3Nel limite del possibile conferisce il riconoscimento d’intesa con il servizio tecnico di controllo (CITS).
4L’UFT e il servizio tecnico di controllo (CITS) sorvegliano l’attuazione del programma di formazione. Se necessario, l’UFT può revocare il riconoscimento.
Art. 26 Fabbricazione di attacchi d’estremità
1Gli attacchi d’estremità sono fabbricati e controllati secondo le prescrizioni del fabbricante tenuto conto delle istruzioni di cui al capoverso 2.
2Le istruzioni per la fabbricazione di teste fuse e di teste autobloccanti vengono aggiornate sotto la guida dell’UFT in collaborazione con specialisti del ramo.
Art. 27 Sicurezza antirotazione
Tutte le parti degli attacchi d’estremità, compresa la testa fusa all’interno del manicotto, devono essere assicurate contro la rotazione.
Art. 28 Piombi
1Dopo il montaggio, gli attacchi d’estremità sono sigillati con piombi o marcati.
2Il piombo o la marcatura deve permettere di identificare il montatore responsabile.
Art. 29 Esame per accertare l’assenza di cricche
1I manicotti impiegati per la realizzazione di attacchi d’estremità di funi traenti, portanti, funi di recupero a semianello o funi tenditrici devono essere esaminati per