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Consultazione 2009/82: Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi) · 35 pagine

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Ordinanza sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti adibiti al trasporto di persone

RU 2010

2I requisiti applicabili al controllo, agli intervalli di tempo e ai criteri per il controllo delle funi da parte di un organo di controllo sono disciplinati dalle norme SN EN 12927-7 e SN EN 12927-8 (allegato 6 lettera a), sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti. Vanno considerate le prescrizioni del fabbricante.

3L’organo di controllo si informa sul posto in merito allo svolgimento e alla qualità degli esami visivi consultando l’impresa di trasporto a fune.

4Prima dell’esame l’impresa di trasporto provvede alla pulizia delle funi e all’installazione delle piattaforme di lavoro necessarie.

5Ai fini dell’esame, da parte dell’organo di controllo, devono essere forniti i principali documenti. Si tratta segnatamente dei dati relativi alle funi, delle registrazioni degli eventi e dei lavori effettuati alle funi nonché del precedente rapporto sull’esame magneto-induttivo delle funi. In particolare, dev’essere presentato il registro giornale di cui all’articolo 50.

6Prima e durante l’esame il personale tecnico dell’impresa di trasporto a fune e l’organo di controllo devono scambiarsi informazioni.

Art. 40 Svolgimento

1Lo stato delle funi dev’essere esaminato da un organo di controllo nel rispetto degli intervalli di tempo prescritti.

2L’impresa di trasporto impartisce l’incarico dell’esame della fune.

3L’organo di controllo definisce la procedura adeguata per l’esame.

4Dopo l’esame redige un certificato di prova nel quale indica le raccomandazioni sui provvedimenti da adottare. Stabilisce il termine per l’esame successivo da parte di un organo di controllo nel rispetto dei limiti di deterioramento consentiti.

5L’impresa di trasporto conferma per iscritto di aver eseguito le misure raccomandate:

a. all’organo di controllo che ha eseguito l’esame e all’UFT, per gli impianti di trasporto a fune con concessione federale;

b. all’organo di controllo che ha eseguito l’esame e al servizio tecnico’ di controllo (CITS), per gli altri impianti di trasporto a fune.

6L’organo di controllo sorveglia il rispetto delle scadenze raccomandate per l’esecuzione delle misure. Segnala tempestivamente la scadenza dei termini e il raggiungimento del limite di deterioramento consentito:

a. al gestore e all’UFT, per gli impianti di trasporto a fune con concessione federale;

b. al gestore e ’al servizio tecnico di controllo (CITS), per gli altri impianti di trasporto a fune.