Rapporto espl. OEn (RIC), OGO

Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 20 pagine

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Art. 3j Entità, nuova fissazione e riscossione

Secondo l’articolo 15b LEne è ora il Consiglio federale a fissare il supplemento; è inteso qui l’intero supplemento, ossia tutti e quattro i supplementi previsti per tutti i tipi di utilizzo. Il supplemento viene aumentato dagli attuali 0,45 centesimi/kWh a 0,55 centesimi/kWh in virtù delle misure di protezione delle acque, finanziate a partire dal 2012 tramite il supplemento. La norma si trova come in passato nel capitolo 2 sulla RIC, ma in seguito al nuovo titolo prima dell’articolo 3j viene espresso più chiaramente che si tratta dell’intero supplemento secondo l’articolo 15b LEne.

Capoverso 2: Il DATEC sottopone al Consiglio federale, nei casi in cui emerge un fabbisogno di adeguamento complessivo di almeno 0,05 centesimi per kWh, la richiesta di fissare nuovamente il supplemento. Con la fissazione di questo importo la nuova norma di legge viene applicata «in modo graduale».

Capoverso 3: Il fabbisogno di mezzi approssimativo per la RIC deve essere stimato secondo i criteri previsti al capoverso 3. Per gli altri tre tipi di utilizzo il capoverso 4 rimanda alle norme vincolanti in materia (più avanti nel testo).

Articoli 3l e 3n Rimborso ai grandi consumatori

Articolo 3l: I casi di un conto annuale secondo le raccomandazioni dello Swiss GAAP FER nonché la regolamentazione semplificata in base alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto sono disciplinate nell’OEn; ciò non vale per i grandi consumatori che allestiscono il conto annuale secondo il CO. Il capoverso 2 lettera a chiarisce che in questi casi devono essere rispettate unicamente - ma pur sempre - le raccomandazioni specifiche in materia di tenuta dei conti dello Swiss GAAP FER.

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni è più sensato e agevole se per la domanda di rimborso, invece di basarsi rigidamente sul 30 giugno dell’anno seguente, ci si basa sulla conclusione dell’anno contabile, come stabilito al capoverso 4. Con questa soluzione in futuro tutte le parti interessate disporranno inoltre di una scadenza di pari lunghezza per presentare la loro domanda; oggi un’azienda che conclude ad esempio il proprio anno contabile nel mese di ottobre dispone di una scadenza molto più lunga di un’azienda che chiude invece i propri conti a fine aprile.

Articolo 3n: Le modifiche sono di natura redazionale.

Art. 3r Analisi e informazioni

Con il capoverso 1 il nuovo articolo 3r conferisce espressamente all’UFE il diritto, ma al contempo anche il compito, di analizzare e di pubblicare i dati RIC disponibili, in particolare anche quelli della banca dati delle garanzie d’origine. A questo proposito rivestono interesse unicamente le informazioni di carattere generale e non quelle riferite a singoli impianti specifici. Occorre ad esempio evitare che nei Cantoni più piccoli sia possibile ricondurre le informazioni a impianti e/o a gestori specifici. Indicando a quale categoria appartengono i gestori è possibile evidenziare in che modo gli impianti promossi si suddividono ad esempio tra privati, imprese di approvvigionamento energetico, l’agricoltura ecc.

Il capoverso 2 disciplina, nel rispetto delle norme della legge sulla protezione dei dati, le informazioni fornite in risposta a richieste individuali, presentate ad esempio da Cantoni, associazioni ambientaliste, giornalisti, promotori di progetti ecc. Nel caso di progetti in lista d’attesa non è ancora sicuro che questi vengano effettivamente realizzati. Di regola non sussiste dunque alcun interesse preponderante tale da giustificare il rilascio dei relativi dati. Ciò viene sancito nell’OEn attraverso una supposizione in tal senso. La supposizione può essere confutata in singoli casi. In generale, la situazione è diversa nel caso degli stessi promotori del progetto, che devono poter sapere qual è la posizione del loro progetto nella lista d’attesa (frase conclusiva del capoverso 2).