Rapporto espl. OEn (RIC), OGO
Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 20 pagine
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un aumento della produzione secondo l’articolo 1 capoverso 3 LEne, assicurando così che in caso di semplice conversione dai combustibili fossili a quelli rinnovabili in assenza investimenti supplementari non sia possibile beneficiare della RIC.
Art. 3abis Idoneità dell’ubicazione
La nuova norma conferisce all’Ufficio federale il mandato (in collaborazione con altri Uffici/servizi) di emanare raccomandazioni per i Cantoni in merito alla scelta dell’ubicazione in funzione della tecnologia. A queste raccomandazioni verrà attribuito un peso maggiore nell’ambito della discussione sulle ubicazioni sensibili.
Art. 3d Riduzione annuale e durata della rimunerazione
Il capoverso 1 illustra ora in modo più chiaro che in passato cosa si intende per «riduzione»: i tassi fissati nelle appendici non trovano applicazione così come sono. Per gli impianti inseriti nella RIC in via innovativa essi vengono piuttosto ridotti annualmente in modo automatico (se la riduzione non è pari a zero). In tal modo si tiene conto soprattutto del progresso tecnico e della progressiva diminuzione dei costi dell’impianto. Un impianto messo in esercizio l’anno successivo a quello in cui acquista efficacia il tasso RIC rilevante beneficia pertanto di una rimunerazione ridotta nella misura del tasso di riduzione; per principio, questa rimunerazione resta poi fondamentalmente invariata per l’intera durata della stessa.
Capoverso 3: Il fatto che la durata della rimunerazione si basa sulla durata dell’ammortamento era disciplinato finora nelle appendici, in funzione della tecnologia specifica. In futuro questa disposizione sarà inserita nelle disposizioni generali (con conseguenti abrogazioni nelle appendici). Al contempo verrà prescritto in modo ancora più esplicito, non da ultimo per motivi di trasparenza, ciò che vale già oggi secondo la concezione delle appendici, ossia che la durata della rimunerazione non viene interrotta, specialmente nel caso in cui i progetti si trovano in lista d’attesa.
Art. 3e Adeguamento della rimunerazione
All’articolo 3e capoverso 1 viene espressamente sancito, a titolo innovativo, il principio centrale (già vigente) secondo cui l’entità della rimunerazione rimane invariata per l’intera durata della stessa. Dovranno tuttavia essere possibili delle eccezioni: queste sono giustificate ad esempio nei casi in cui in caso contrario risulterebbero ingiustamente utili o perdite eccessivi (p.es. nel caso di una variazione significativa dei prezzi dei combustibili per la biomassa) o nei casi in cui altrimenti continuerebbero a esistere incentivi devianti indesiderati. Nel caso di utili o perdite eccessivi, non si potrebbe più parlare di una rimunerazione «a copertura dei costi» come previsto dalla legge. I cambiamenti delle condizioni economiche sono da considerare eccessivi se i ricavi degli impianti di riferimento ammontano durevolmente a oltre il 5 per cento della rimunerazione del capitale proprio o se a lungo termine non è più possibile alcuna rimunerazione del capitale (proprio e di terzi).
In questi casi dovrà essere possibile operare un adeguamento della rimunerazione anche per gli impianti già inseriti nella RIC. Non si tratta di una novità in termini materiali; tuttavia questo aspetto non emerge con sufficiente chiarezza dall’attuale articolo 3e. Il capoverso 3 è ora riformulato in modo più chiaro.
Art. 3f Quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici, prezzo di mercato
La definizione del prezzo di mercato viene spostata dall’articolo 3j all’articolo 3f; non vengono invece apportate modifiche materiali.