Rapporto espl. OEn (RIC), OGO

Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 20 pagine

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3 Commento relativo a singole disposizioni

Di seguito vengono commentate le disposizioni per le quali sussiste un’esigenza di chiarimento che esula dal testo dell’ordinanza.

Art. 1a Obbligo di etichettatura

Capoverso 2:

La precisazione relativa all’elettricità a cui si riferisce l’etichettatura viene fatta ora al capoverso 2.

Invece del mix forfettario distribuito dai fornitori, le aziende possono ora far pervenire a ciascun consumatore finale un mix dei prodotti individuale sull’etichettatura dell’elettricità. Se decide di non utilizzare più il mix distribuito dai fornitori, un’azienda deve tuttavia indicare il mix dei prodotti individuale a tutti i consumatori finali. Ciò significa che un’azienda deve scegliere di adottare un determinato metodo e poi applicarlo a tutti i consumatori finali.

Capoverso 4: per aumentare la trasparenza anche a beneficio di chi non è cliente, tutte le aziende sono inoltre tenute a pubblicare il mix distribuito dai fornitori attraverso un indirizzo Internet liberamente accessibile (p.es. sito Internet della rispettiva associazione); ciò anche in vista della seconda fase di apertura del mercato, nella quale i consumatori finali saranno liberi di scegliere il proprio fornitore.

Art. 1d Garanzia di origine

L’articolo 1d stabilisce in via innovativa che per tutti gli impianti con una potenza di allacciamento a partire da 30 kVA devono essere rilasciate garanzie di origine (capoverso 1), ma che l’emissione vera e propria (ossia l’emissione del certificato per l’elettricità immessa) è facoltativa (capoverso 2). Il rilascio obbligatorio per gli impianti a partire da 30 kVA è valido soltanto dal 2013; fino ad allora vige un periodo di transizione (articolo 29b).

Art. 1g Rendiconto

Con l’aggiunta del supplemento secondo cui l’UFE analizza le informazioni si intende chiarire che i produttori la cui elettricità viene rilevata devono mettere in conto che i relativi dati possono essere successivamente analizzati e, all’occorrenza, utilizzati e pubblicati a scopo statistico.

Art. 3a Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

Capoverso 1: Il diritto vigente viene rappresentato in modo più chiaro; non vengono invece apportate modifiche dal punto di vista materiale.

Capoverso 2 lettera b: L’anno di riferimento rispetto al quale un impianto è considerato «ampliato o rinnovato in misura considerevole» non è più attuale e deve essere ridefinito. Questa operazione dovrà essere ripetuta periodicamente. La relativa competenza è pertanto attribuita al Dipartimento. L’anno di riferimento dovrà valere d’ora in poi in modo unitario per tutte le tecnologie. Un aggiornamento periodico diverrebbe superfluo se come riferimento venisse utilizzato non più un anno specifico, bensì un certo numero di anni precedenti. A causa del rischio di abusi (p.es. interruzioni volontarie dell’attività allo scopo di superare i criteri) questa soluzione non è tuttavia praticabile.

Capoverso 3: Finora per gli impianti convertiti dai combustibili fossili a quelli rinnovabili non era prevista alcuna RIC. Quest’ultima non era tuttavia neppure esclusa in modo esplicito. La nuova disposizione assicura che il principio di copertura dei costi venga rispettato e che venga realizzato