Rapporto espl. OEn (RIC), OGO

Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 20 pagine

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2 Aspetti principali della revisione

2.1 Fissazione del supplemento

Fino ad oggi l’UFE fissava il supplemento effettivo da riscuotere (come totale per tutti i tipi di utilizzo secondo l’articolo 15b cpv.1 LEne) annualmente. Secondo il nuovo articolo 15b capoverso 4 LEne, questo compito spetta ora al Consiglio federale; la fissazione del supplemento non ha pertanto più luogo annualmente, bensì «in modo graduale». Questa nuova regolamentazione deve trovare attuazione nella OEn; ciò rende necessario un adeguamento degli attuali articoli 3j, 5 e 17c. Tramite il supplemento verranno finanziate in futuro anche alcune misure di protezione delle acque (articolo 15b cpv. 1 lettera d LEne); in futuro, queste concorreranno a determinare la fissazione del supplemento.

Se il Consiglio federale è responsabile della fissazione del supplemento, è corretto che tale aspetto venga disciplinato direttamente nella OEn. L’attuale supplemento, pari a 0,45 centesimi/kWh, dovrà essere aumentato entro il 2012; questo soprattutto allo scopo di finanziare il supplemento di 0,1 centesimi/kWh introdotto nel quadro della revisione della legislazione in materia di protezione delle acque per le misure di compensazione a partire dal 2012 per le misure di compensazione ai sensi della legge federale sulla protezione delle acque. Nel caso della RIC, delle gare pubbliche e delle fideiussioni nel settore dell’energia geotermica, nell’ottica attuale non appaiono necessari aumenti significativi per il 2012. Questo stato di cose può tuttavia ancora cambiare; il supplemento definitivo riscosso a partire dal 2012 potrà essere sottoposto al Consiglio federale contemporaneamente alla decisione definitiva relativa alla presente revisione.

I fattori determinanti citati nelle attuali disposizioni dell’OEn mantengono la loro validità, poiché sotto il profilo materiale il supplemento dovrà essere fissato secondo gli stessi criteri considerati in passato. La fissazione spetterà anche in futuro all’UFE e al DATEC, anche sarà il Consiglio federale a decidere. Gli adeguamenti sono necessari, a tappe di almeno 0,05 centesimi/kWh, se è prevedibile che l'attuale supplemento non sarà più sufficiente.

2.2 Ampliamento degli impianti/ Rinnovo dopo la messa in esercizio e l’ingresso nella RIC

La LEne e soprattutto l’OEn disciplinano in modo relativamente preciso l’ingresso nella RIC. Eventuali deroghe tra la notifica e la messa in esercizio non sono consentite1. Non esistono disposizioni sul modo in cui i rinnovi e gli ampliamenti dei progetti RIC già esistenti debbano essere gestiti dopo la messa in esercizio, rispettivamente dopo l’ingresso nella RIC. Si potrebbe valutare l’ipotesi di esigere una nuova iscrizione ad ogni ampliamento o rinnovo. Se esiste una lista d’attesa, questa soluzione appare tuttavia problematica. Occorre chiarire quali tassi di rimunerazione debbano essere applicati nel caso di un ampliamento e per quanto tempo l’impianto ampliato debba poter beneficiare della RIC.

In base alle esperienze finora raccolte, le modifiche apportate tra la notifica e la messa in esercizio (articolo 3h cpv. 6) possono essere trattate con una certa tolleranza finché non si profila il raggiungimento del tetto. Lo scopo è di non creare ostacoli inutili all’aumento della produzione perseguito con l’articolo 1 capoverso 3 LEne; per questo, anche chi modifica il proprio impianto dopo la messa in esercizio, rispettivamente dopo l’inserimento nella RIC (art.3iter) continua a beneficiare della RIC. In questo caso il tasso di rimunerazione viene adeguato alla nuova produzione totale. Nel caso del fotovoltaico, il nuovo tasso di rimunerazione viene calcolato proporzionalmente in base ai tassi di rimunerazione applicati alla vecchia e alla nuova potenza, mentre nel caso delle altre tecnologie restano validi i tassi di rimunerazione originari. La durata della rimunerazione prevista

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1 La direttiva consentiva tuttavia, in misura limitata, modifiche a livello di produzione installata.