Rapporto espl. OEn (RIC), OGO
Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 20 pagine
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4.4 Spiegazioni relative all’appendice 1.5. (impianti a biomassa)
Numero 3.3: i requisiti minimi sono ora fissati nell’articolo 3iter; il relativo paragrafo al numero 3.3 è pertanto abrogato (cfr. le spiegazioni relative all’articolo 3iter)
Numeri 3.7, 5.9 e 6.9 (procedura di notifica e di decisione)
I termini vengono prolungati a tre, rispettivamente a sei anni in un’ottica di armonizzazione di tutti gli impianti citati nell’appendice 1.5.
Numero 6.1: nel caso di cicli del vapore viene precisato che l’aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico deve essere raggiunto a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno pari.
4.5 Spiegazioni relative all’appendice 1.6. (impianti geotermici)
Numero 3.2 lettere d e f e numero 3.3 lettera c: se viene concessa una garanzia contro i rischi, la decisione deve contenere anche i termini entro i quali il destinatario della garanzia contro i rischi è tenuto a svolgere determinati lavori. Viene creata una nuova base allo scopo di consentire la fissazione di tali scadenze e la possibilità di vincolare conseguenze giuridiche negative al loro mancato rispetto.
Numero 4.1: qualora siano state effettuate perforazioni giudicate come parziali successi o insuccessi, e queste abbiano ricevuto fondi della garanzia contro i rischi e vengano successivamente utilizzate con profitto, deve essere possibile chiedere il rimborso dei fondi versati come garanzia contro i rischi. Questo aspetto viene precisato da un lato nella parte principale, all’articolo 17b, dall’altro nell’appendice, nell’intento di creare una base per tale rimborso.
4.6 Spiegazioni relative all’appendice 4 (etichettatura e contabilità dell’elettricità)
Numero 1 Contabilità dell’elettricità per le aziende soggette a etichettatura e informazione
Numero 1.5: al fine di migliorare la trasparenza viene stabilito in via innovativa che le prove disponibili devono essere effettivamente utilizzate nell’etichettatura dell’elettricità, in particolare le garanzie di origine e solo successivamente anche altre prove. Insieme alla registrazione completa di tutti gli impianti nel sistema (ad eccezione di quelli molto piccoli) si intende così assicurare che l’etichettatura dell’elettricità possa avvenire soprattutto sulla base delle garanzie di origine.
Numero 1.6: l’«elettricità che beneficia di misure di promozione» tramite la RIC viene attribuita in via innovativa anche alla categoria «Energie rinnovabili», al fine di creare maggiore chiarezza. In molti casi le disposizioni precedenti creavano una certa confusione.
Numero 1.10: integrato secondo l’articolo 1a capoverso 1bis (nuovo anche il mix dei prodotti).
Numero 2.5: adeguato secondo l’articolo 1a capoverso 1bis (nuovo anche il mix dei prodotti).