Rapporto espl. OEn (RIC), OGO
Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 20 pagine
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Art. 4, 4bis, 4ter, 5 Bandi di gara
Le modifiche apportate all’articolo 4 sono soprattutto di natura redazionale. Sotto il profilo materiale, si precisa in via innovativa che non vengono indette gare soltanto per i progetti, bensì anche per i programmi. Viene chiarito inoltre che si tratta unicamente di misure di efficienza riguardanti i consumi. Al capoverso 4 viene sancito il principio di «addizionalità»: ciò che viene realizzato comunque non necessita di ulteriore sostegno per mezzo di un contributo.
Con il nuovo articolo 4bis l’UFE viene espressamente autorizzato alla «conduzione»: quest’ultima comporta ad esempio la fissazione di priorità che possono variare da un anno all’altro. Non è inoltre auspicabile che i grandi progetti assorbano una parte significativa dei fondi limitati disponibili; per questo motivo, l’UFE deve essere dotato della facoltà di limitare i contributi di promozione. L’UFE deve inoltre essere autorizzato ad escludere dalla partecipazione i progetti della Confederazione. La Confederazione ha infatti una funzione esemplare e dovrebbe pertanto realizzare i propri progetti senza ricorrere a questo tipo di sostegno.
Come in tutti i casi in cui vengono stanziati fondi pubblici o di natura analoga, anche nel caso delle gare pubbliche è necessario procedere a una verifica. La base per questa verifica, nonché per le eventuali domande di rimborso, è costituita dal nuovo articolo 4ter.
La norma relativa al supplemento (articolo 5) può essere sintetizzata in un solo capoverso. Ciò che oggi è contenuto nei capoversi 2 e 3 emerge ora - per tutti i tipi di utilizzo del supplemento e dunque anche per le gare pubbliche - dall’articolo 3k, formulato in termini più generali.
Art. 6 Reintegrazione nel modello secondo l’articolo 7a
L’articolo 6 disciplina le modalità di reintegrazione nel modello ai sensi dell’articolo 7a LEne. Dall’attuale testo emerge tuttavia in modo troppo poco chiaro a chi è rivolta questa disposizione, rispettivamente che l’articolo è riferito ai «casi di reintegrazione» (impianti già inseriti nella RIC, successivamente usciti da quest’ultima e passati al mercato libero secondo l’articolo 7b LEne). Questi aspetti vengono ora resi più evidenti grazie alla nuova formulazione.
Art. 15 Potenza lorda fino a 10 MW
L’articolo 3 limitava finora il sostegno alle centrali idroelettriche fino a una potenza massima di 1 MW, poiché nella vecchia LEne la rimunerazione dell’energia eccedente di produttori indipendenti era a sua volta limitata a questa potenza massima nel caso delle centrali elettriche. Con la revisione della LEne, possono ora beneficiare della RIC le centrali idroelettriche con una potenza lorda fino a 10 MW. In tal modo il sostegno possibile ai sensi dell’articolo 15 (p.es. misure di garanzia della qualità) può essere esteso a tutte le centrali idroelettriche RIC.
Articoli 16a, 16b, 17, 18 Contributi globali per l’informazione e la consulenza nonché per la formazione e il perfezionamento professionale
Come avveniva già in passato per l’impiego dell’energia e la promozione del recupero del calore residuo (art. 15 LEne), secondo il nuovo articolo 14a LEne la Confederazione eroga contributi a favore dei Cantoni anche nei settori dell’informazione e della consulenza nonché della formazione e del perfezionamento professionale. Con i nuovi articoli 16a e 16b viene applicata la nuova norma di legge. Le nuove norme si orientano, seppure con alcune deroghe, all’articolo 17, che disciplina i contributi globali già esistenti (articolo 15 LEne). L’articolo 16a capoversi 3 e 5 nonché l’articolo 16b capoverso 1 contengono alcuni aspetti che non si ritrovano nell’articolo 17 (capoversi 4 e 8), poiché nel caso dei contributi globali ai sensi dell’articolo 15 LEne è la legge stessa a disciplinarli.